Cassazione Penale, Sentenza n. 42634/2024 del 21/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Brescia che aveva dichiarato estinti, per esito positivo della messa alla prova, tutti i reati ascritti a Rubbi (sette furti consumati o tentati tra il 25/02/2018 e il 27/09/2019). Il Procuratore Generale deduce: (1) l'ordinanza di ammissione alla prova è viziata perché ha ammesso la messa alla prova anche per i capi E) e G) che, dopo il d.lgs. 10/10/2022 n.150, sono procedibili a querela ma per i quali non risulta essere stata proposta querela (ciò comporta improcedibilità); (2) violazione degli artt. 168 bis cod. pen. e 464 bis cod. proc. pen. perché l'ordinanza non ha imposto condotte riparatorie o risarcitorie, mentre tale prestazione è elemento necessario e non sovrapponibile alla prestazione di lavoro di pubblica utilità; (3) richiamo all'art. 464 quater cod. proc. pen. in relazione all'irregolarità procedurale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore Generale. Ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente ai reati indicati nei capi E) e G) perché, dopo la modifica normativa (d.lgs. 10/10/2022 n.150), l'azione penale era divenuta procedibile a querela e non risultando querela la prosecuzione era improcedibile. Ha altresì annullato con rinvio la sentenza impugnata e l'ordinanza di ammissione alla messa alla prova relativamente ai restanti reati (capi A, B, C, D, F) per difetto dei previsti obblighi riparatori/risarcitori nel programma di trattamento e per l'omessa previsione di condotte dirette all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato; ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia, con giudice diverso.
Norme richiamate
Ha modificato il regime di procedibilità rendendo, per alcuni furti, necessaria la querela; la Corte ritiene che, in presenza di tale modifica favorevole all'imputata, l'azione penale non possa proseguire in assenza della querela e la sentenza deve essere annullata senza rinvio.
La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.
La Corte interpreta l'art.168 bis come prevedente la prestazione delle condotte riparatorie/risarcitorie come elemento necessario e indefettibile per la concessione e il buon esito della messa alla prova; tali condotte non sono sostituibili dalla sola prestazione di lavoro di pubblica utilità.
art. 464 bis, comma 4, lett. b) cod. proc. pen.
il programma di trattamento allegato all'istanza di messa alla prova deve, in ogni caso, prevedere "le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale".
Il programma deve espressamente prevedere prescrizioni volte ad eliminare o attenuare le conseguenze del reato; la loro assenza invalida l'ordinanza di ammissione alla prova.
art. 464 quinquies cod. proc. pen.
Nell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposti debbono essere adempiuti.
Imposta un obbligo procedurale di fissare termini per l'adempimento delle prescrizioni riparatorie/risarcitorie, confermando la loro natura imprescindibile per la validità dell'ammissione alla prova.
Sezioni Unite, sent. n. 14840 del 27/10/2022 (La Sportiva)
"il Procuratore generale è legittimato ad impugnare, con ricorso per cassazione, per i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., l'ordinanza di ammissione alla prova ritualmente comunicatagli, e, in caso di omessa comunicazione della stessa, ad impugnare quest'ultima unitamente alla sentenza di estinzione del reato per esito positivo della prova".
Conferma la legittimazione del Procuratore Generale ad impugnare l'ordinanza di messa alla prova (o, se non comunicata, ad impugnarla insieme alla sentenza di estinzione), legittimando il ricorso proposto nel caso di specie.
Richiamato in relazione alla vicenda temporale della modificazione della procedibilità: la natura mista (sostanziale e processuale) della condizione di procedibilità comporta che il mutamento della norma nel tempo deve essere considerato ai fini dell'azione penale.
art. 464 quater cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla regolarità formale della pronuncia; la Corte ha rilevato vizi sull'ordinanza di ammissione alla prova e sulla sentenza per violazione delle disposizioni relative al contenuto del programma di trattamento.
Massime di principio
- Il Procuratore Generale è legittimato a impugnare l'ordinanza di ammissione alla messa alla prova se questa gli è stata comunicata; se non è stata comunicata può impugnarla unitamente alla sentenza di estinzione del reato.
- Se, per effetto di una modifica normativa intervenuta nel tempo, un reato diviene procedibile a querela e non risulta proposta querela, l'azione penale è improcedibile e la sentenza che ha prosciolto l'imputato per esito positivo della prova va annullata senza rinvio per quel capo.
- La concessione e il buon esito della messa alla prova richiedono necessariamente un programma che preveda, oltre all'affidamento al servizio sociale e al lavoro di pubblica utilità, specifiche condotte riparatorie o risarcitorie finalizzate all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato; tali prescrizioni sono autonome e non possono essere sostituite dal solo lavoro di pubblica utilità.
- L'omissione di prescrizioni riparatorie/risarcitorie nel programma di trattamento o nell'ordinanza di ammissione invalida l'ammissione alla prova e la successiva estinzione del reato per esito positivo della prova, determinando l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio.
- In processi con più capi, è possibile una decisione mista: annullamento senza rinvio per i capi improcedibili per difetto di querela e annullamento con rinvio per i capi viziati nella procedura di messa alla prova.
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