Cassazione Penale, Sentenza n. 30068/2025 del 01/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva due vizi: (1) vizio di motivazione per omissione di adeguata motivazione circa la determinazione del trattamento sanzionatorio, con negazione degli effetti favorevoli ex art. 81 cod. pen.; la Corte territoriale avrebbe determinato la pena complessiva pari all'ergastolo con isolamento diurno di due mesi senza spiegare il criterio di quantificazione; (2) violazione di legge rispetto all'art. 133 cod. pen., perché il giudice dell'esecuzione non avrebbe tenuto conto del profilo soggettivo del ricorrente (ultraottantenne, reo confesso, collaboratore di giustizia) e del reale disvalore dei delitti nel fissare la durata dell'isolamento diurno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria in diversa composizione. Ha rilevato che, pur essendo corretta la scelta di applicare l'ergastolo con isolamento diurno (art. 72, comma 2, c.p.) poiché i reati satellite prevedevano pene superiori a cinque anni, la Corte territoriale non ha fornito alcuna motivazione sulla determinazione concreta della durata dell'isolamento diurno. La Suprema Corte ha richiamato l'obbligo di motivare distintamente gli aumenti per ciascun reato satellite ai sensi dei principi di cui all'art. 133 c.p. e della giurisprudenza delle Sezioni Unite, e ha disposto che la Corte d'appello ridetermini la durata dell'isolamento tenendo conto dei criteri di proporzionalità, individualizzazione e funzione rieducativa della pena.
Norme richiamate
Richiamato nella funzione di impedire che il riconoscimento della continuazione sia utilizzato per effettuare un cumulo materiale surrettizio di pene: gli aumenti per i reati satellite devono essere motivati per verificare il rispetto dei limiti dell'art. 81.
Criterio normativo per la determinazione della pena che impone al giudice di considerare le circostanze del fatto, la personalità del reo e gli scopi della pena; la Corte ha richiamato obbligo di adeguata motivazione della determinazione dell'isolamento diurno secondo questi criteri.
La previsione dell'isolamento diurno come sanzione aggiuntiva all'ergastolo (comma 2) può essere applicata quando i reati satellite prevedono pene superiori a cinque anni; l'isolamento ha natura di sanzione autonoma limitata nel tempo e la sua quantificazione richiede motivazione conforme ai criteri di cui all'art. 133.
Massime di principio
- Quando la pena per il reato più grave è l'ergastolo, i reati satellite non devono tradursi in pene detentive temporanee aggiuntive ma nella maggiorazione dell'ergastolo mediante isolamento diurno, se ricorrono i presupposti di legge (reati satellite con pene superiori a cinque anni).
- La determinazione della durata dell'isolamento diurno richiede motivazione specifica e distinta per gli aumenti relativi ai singoli reati satellite, così da consentire il controllo sulla proporzionalità e sull'assenza di cumulo materiale surrettizio (art. 81 c.p.).
- Il giudice dell'esecuzione deve applicare i criteri dell'art. 133 c.p. (circostanze del fatto, personalità del reo, funzione della pena) nella quantificazione dell'isolamento diurno; l'omessa considerazione di fattori soggettivi significativi (es. età avanzata, collaborazione) può determinare l'annullamento e il rinvio.
- L'isolamento diurno è una sanzione penale aggiuntiva all'ergastolo con durata limitata dalla legge e non una mera misura cautelare: va quindi valutata e motivata come pena effettiva.
- In presenza di omissioni motivazionali rilevanti sulla quantificazione della pena complessiva, la Corte di Cassazione annullerà e rinvierà per la rideterminazione, non percorso che comporti automaticamente un mutamento sostanziale dell'esito, ma richiede nuovo giudizio conforme ai criteri di legge.
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