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Sentenza

Sentenza del 27/05/2015 n. 4857 - Comm. Trib. Prov. Milano

Imposta di registro - Accertamento - Conferimento di ramo d'azienda e cessione della partecipazione - Riqualificazione della fattispecie ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986 - Natura antielusiva della contestazione - Garanzie procedurali - Necessità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata ritenuta di natura antielusiva. Di conseguenza, l'ufficio avrebbe dovuto previamente contestare al contribuente la condotta elusiva, consentirgli di fornire chiarimenti entro 60 giorni e attendere la scadenza di tale termine prima di notificare l'avviso di accertamento. L'omessa osservanza di tali garanzie procedurali comporta la nullità dell'accertamento.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva riqualificato, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986, una sequenza negoziale composta dal conferimento di un ramo d'azienda e dalla successiva cessione della partecipazione, trattandola sostanzialmente come una cessione d'azienda ai fini dell'imposta di registro. Il contribuente ha contestato la validità dell'accertamento, sostenendo che la riqualificazione avesse natura antielusiva e che, pertanto, dovessero essere rispettate le garanzie procedurali previste per le contestazioni di elusione fiscale.

Norme richiamate

  • Art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La norma, quando viene utilizzata per riqualificare una pluralità di atti negoziali in funzione antielusiva, non consente di prescindere dalle garanzie procedimentali riconosciute al contribuente nelle contestazioni di elusione.

  • Art. 37-bis, comma 4, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Obbligo per l'ufficio di contestare, a pena di nullità, al contribuente la condotta elusiva per ottenere chiarimenti nei successivi 60 giorni; durante tale periodo è inibita la notificazione dell'avviso di accertamento.

    Le garanzie previste per l'elusione fiscale devono essere applicate anche quando l'Amministrazione utilizza l'art. 20 del d.P.R. 131/1986 per riqualificare operazioni negoziali come un'unica operazione economica elusiva.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione riqualifica più atti formalmente distinti come un'unica operazione sostanziale con finalità di vantaggio fiscale, la contestazione può avere natura antielusiva, anche se formalmente fondata sull'art. 20 del d.P.R. 131/1986.
  • In presenza di una contestazione antielusiva, il contribuente deve ricevere un preventivo contraddittorio: l'ufficio deve illustrare la condotta contestata, concedere il termine per le osservazioni e rispettare il periodo dilatorio prima di emettere l'accertamento.
  • La mancata osservanza delle garanzie procedurali può determinare la nullità dell'avviso di accertamento, indipendentemente dalla fondatezza sostanziale della riqualificazione fiscale.
  • La qualificazione giuridica dell'operazione non dipende soltanto dalla forma dei singoli atti, ma anche dalla loro connessione e dagli effetti economici complessivi; tuttavia, una riqualificazione sostanziale non può comprimere il diritto del contribuente al contraddittorio.

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