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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10700/2023 del 14/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Opposizione allo stato passivo in sede di procedura di confisca promossa nei confronti di Francesco Pesce e altri, per l'ammissione di un credito della ricorrente pari a Euro 247.563,49 (capitale e interessi). La ricorrente deduceva di essere terzo creditore di buona fede ai sensi dell'art. 52, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 159/2011, avendo erogato mutui alle figlie del proposto nel 2008 anteriore al sequestro/confisca, allegando documentazione (CUD, perizia immobiliare, delibera di erogazione, garanzia ipotecaria e personale) e sostenendo l'assenza di strumentalità del credito rispetto all'attività illecita del proposto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. È stato confermato il principio per cui, se emerge la strumentalità del credito rispetto all'attività illecita o la sua funzione di mezzo di riciclaggio, grava sul creditore l'onere di provare la propria ignoranza in buona fede. Nel caso concreto i giudici di merito hanno ritenuto non dimostrata la buona fede della banca: la stipula del mutuo (21/2/2008) risultava collocata in un contesto in cui il proposto, padre delle mutuatarie, era noto per la sua pericolosità sociale e collegamenti mafiosi; l'entità dell'erogazione e il rapporto rata/reddito (oneri mensili pari al 75% del reddito annuo delle mutuatarie), la scarsa capacità reddituale delle mutuatarie, la presenza di garanzie personali della madre e la modalità di erogazione (prima tranche e successiva somma a stato avanzamento lavori) hanno portato i giudici a ritenere che la concessione non fosse giustificata secondo una prudente prassi bancaria e che pertanto mancasse prova della buona fede. Rigetto del ricorso e condanna alle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 (Codice antimafia e delle misure di prevenzione)

    La norma stabilisce che i diritti di credito anteriori al sequestro possono essere fatti valere soltanto se risultano da atti datati antecedentemente e, ove il credito sia strumentale all'attività illecita o al reimpiego del profitto, il creditore deve dimostrare la propria buona fede (assenza di collusione, inconsapevolezza, errore scusabile). L'art. 52 comma 1 lett. b) è centrale per valutare l'ammissione del credito.

  • art. 59, comma 6, d.lgs. n. 159/2011

    Disciplina l'opposizione allo stato passivo nella procedura di confisca; permette al terzo di contestare il mancato riconoscimento del proprio credito nell'ambito del procedimento di misure di prevenzione/confisca.

Massime di principio

  • La mera anteriorità temporale del credito rispetto al sequestro è condizione necessaria ma non sufficiente: il credito deve anche non risultare strumentale all'attività illecita o il creditore deve provare la propria buona fede.
  • Se emerge la strumentalità o il collegamento funzionale del credito all'attività illecita, l'onere della prova ricade sul creditore che deve dimostrare assenza di collusione, inconsapevolezza o errore scusabile.
  • La presenza di garanzie reali (es. ipoteca) o personali non è di per sé sufficiente a dimostrare la buona fede del creditore se altri elementi indicano un possibile collegamento con attività illecite (legami familiari con il proposto, notorietà criminale del proposto, sproporzione tra reddito e importo del finanziamento, modalità di erogazione).
  • Gli elementi fattuali che possono far propendere per la mancata buona fede includono: conoscibilità o notoria pericolosità del proposto, stretti rapporti familiari tra debitore e proposto, elevato rapporto rata/reddito, erogazioni frazionate in circostanze sospette e garanzie aggiuntive fornite da persone a loro volta legate al nucleo familiare.
  • Per minimizzare il rischio di esclusione del credito in ipotesi di confisca, i creditori devono documentare adeguata due diligence: verifiche sullo stato patrimoniale e reddituale indipendenti, motivazioni tecniche e di mercato per l'erogazione, verbali di delibera collegiale, appraisal indipendenti, controlli antiriciclaggio e conservazione di tutta la documentazione che giustifichi la prudente prassi bancaria adottata.

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