Cassazione Penale, Sentenza n. 10700/2023 del 14/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Opposizione allo stato passivo in sede di procedura di confisca promossa nei confronti di Francesco Pesce e altri, per l'ammissione di un credito della ricorrente pari a Euro 247.563,49 (capitale e interessi). La ricorrente deduceva di essere terzo creditore di buona fede ai sensi dell'art. 52, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 159/2011, avendo erogato mutui alle figlie del proposto nel 2008 anteriore al sequestro/confisca, allegando documentazione (CUD, perizia immobiliare, delibera di erogazione, garanzia ipotecaria e personale) e sostenendo l'assenza di strumentalità del credito rispetto all'attività illecita del proposto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. È stato confermato il principio per cui, se emerge la strumentalità del credito rispetto all'attività illecita o la sua funzione di mezzo di riciclaggio, grava sul creditore l'onere di provare la propria ignoranza in buona fede. Nel caso concreto i giudici di merito hanno ritenuto non dimostrata la buona fede della banca: la stipula del mutuo (21/2/2008) risultava collocata in un contesto in cui il proposto, padre delle mutuatarie, era noto per la sua pericolosità sociale e collegamenti mafiosi; l'entità dell'erogazione e il rapporto rata/reddito (oneri mensili pari al 75% del reddito annuo delle mutuatarie), la scarsa capacità reddituale delle mutuatarie, la presenza di garanzie personali della madre e la modalità di erogazione (prima tranche e successiva somma a stato avanzamento lavori) hanno portato i giudici a ritenere che la concessione non fosse giustificata secondo una prudente prassi bancaria e che pertanto mancasse prova della buona fede. Rigetto del ricorso e condanna alle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 (Codice antimafia e delle misure di prevenzione)
La norma stabilisce che i diritti di credito anteriori al sequestro possono essere fatti valere soltanto se risultano da atti datati antecedentemente e, ove il credito sia strumentale all'attività illecita o al reimpiego del profitto, il creditore deve dimostrare la propria buona fede (assenza di collusione, inconsapevolezza, errore scusabile). L'art. 52 comma 1 lett. b) è centrale per valutare l'ammissione del credito.
art. 59, comma 6, d.lgs. n. 159/2011
Disciplina l'opposizione allo stato passivo nella procedura di confisca; permette al terzo di contestare il mancato riconoscimento del proprio credito nell'ambito del procedimento di misure di prevenzione/confisca.
Massime di principio
- La mera anteriorità temporale del credito rispetto al sequestro è condizione necessaria ma non sufficiente: il credito deve anche non risultare strumentale all'attività illecita o il creditore deve provare la propria buona fede.
- Se emerge la strumentalità o il collegamento funzionale del credito all'attività illecita, l'onere della prova ricade sul creditore che deve dimostrare assenza di collusione, inconsapevolezza o errore scusabile.
- La presenza di garanzie reali (es. ipoteca) o personali non è di per sé sufficiente a dimostrare la buona fede del creditore se altri elementi indicano un possibile collegamento con attività illecite (legami familiari con il proposto, notorietà criminale del proposto, sproporzione tra reddito e importo del finanziamento, modalità di erogazione).
- Gli elementi fattuali che possono far propendere per la mancata buona fede includono: conoscibilità o notoria pericolosità del proposto, stretti rapporti familiari tra debitore e proposto, elevato rapporto rata/reddito, erogazioni frazionate in circostanze sospette e garanzie aggiuntive fornite da persone a loro volta legate al nucleo familiare.
- Per minimizzare il rischio di esclusione del credito in ipotesi di confisca, i creditori devono documentare adeguata due diligence: verifiche sullo stato patrimoniale e reddituale indipendenti, motivazioni tecniche e di mercato per l'erogazione, verbali di delibera collegiale, appraisal indipendenti, controlli antiriciclaggio e conservazione di tutta la documentazione che giustifichi la prudente prassi bancaria adottata.
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