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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5567/2023 del 08/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di revisione della sentenza di condanna per peculato fondata su presunte "prove nuove": documentazione contabile prodotta dalle amministrazioni comunali (che, secondo la difesa, dimostrerebbe l'assenza di indebite appropriazioni) e una consulenza del Dott. Tropea che, secondo il ricorrente, chiarirebbe errori di conteggio operati dalla Guardia di Finanza. Il difensore sostiene inoltre che alcune dichiarazioni liberatorie e atti non sarebbero stati presi in considerazione dagli inquirenti e che la nuova prova avrebbe inciso anche sulle condotte dichiarate estinte per prescrizione

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che gli elementi prodotti non siano "prova nuova" decisiva: la consulenza del Dott. Tropea si limita a una diversa lettura dei dati già valutati e non introduce elementi tali da capovolgere la statuizione di colpevolezza; la documentazione e le dichiarazioni richiamate non risultano idonee a incidere radicalmente sul compendio probatorio già acquisito. In fase di delibazione (art. 634 c.p.p.) è stato altresì affermato che le parti civili non possono intervenire; respinte le richieste di liquidazione delle spese delle parti civili. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende

Norme richiamate

  • art. 630 cod.proc.pen.

    norma richiamata nel quadro delle disposizioni sul procedimento di revisione; la Corte valuta l'ammissibilità sulla base dei requisiti di prova nuova

  • art. 631 cod.proc.pen.

    richiamato unitamente ad altre norme sul procedimento di revisione (regime formale della richiesta e competenze)

  • art. 634 cod.proc.pen.

    disciplinante la fase di delibazione dell'ammissibilità della istanza di revisione: il giudice verifica preliminarmente affidabilità, persuasività e congruenza della "prova nuova"; in questa fase è precluso l'intervento della persona offesa/parte civile

  • art. 111 Costituzione

    richiamato in relazione al diritto al giusto processo e al principio di motivazione; la Corte valuta la congruità della motivazione territoriale

  • art. 616 cod.proc.pen.

    norma invocata per le statuizioni accessorie conseguenti all'inammissibilità (es. condanna alle spese processuali)

  • art. 636 cod.proc.pen.

    richiamato per indicare il momento in cui, riconosciuta l'ammissibilità della revisione, la Corte emette il decreto di citazione e si apre la fase dibattimentale; solo allora le parti civili acquisiscono piena veste processuale

  • art. 76, comma 2, cod.proc.pen.

    menzionato per chiarire che il principio di immanenza della costituzione di parte civile cessa con la formazione del giudicato e quindi non opera nella fase di delibazione dell'ammissibilità

Massime di principio

  • Per ottenere la revisione bisogna produrre "prova nuova" non solo affidabile, ma persuasiva e decisiva: deve avere la capacità concreta di capovolgere la precedente valutazione di responsabilità
  • Una consulenza che si limiti a rielaborare o a dare una diversa lettura di dati già valutati nei giudizi di merito difficilmente sarà considerata prova nuova
  • Documenti preesistenti ma non utilizzati in giudizio possono configurare prova nuova solo se si dimostra che non furono e non poterono essere sottoposti all'esame del giudice e se la loro rilevanza è decisiva rispetto alla colpevolezza accertata
  • In sede di delibazione dell'ammissibilità (art. 634 c.p.p.) la persona offesa/parte civile non può intervenire: il suo ruolo processuale si riattiva solo dopo che la Corte ha ammesso la revisione e ha disposto la citazione per il dibattimento (art. 636 c.p.p.)
  • Se il ricorso di revisione è dichiarato inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese e ad oneri (es. somma alla Cassa delle Ammende); le richieste risarcitorie o di liquidazione delle parti civili devono essere proposte nella fase dibattimentale seguente all'ammissione

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