Cassazione Penale, Sentenza n. 39092/2022 del 17/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 12/10/2021 chiedendone l'annullamento per: 1) nullità del provvedimento per violazione del giudicato esecutivo (richiamando artt. 666, comma 6; 670; 179 c.p.p.) sostenendo che l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del 28/10/2019 aveva dichiarato l'inefficacia dell'ordine di esecuzione e lo aveva restituito nel termine "in funzione della sua partecipazione" al nuovo giudizio di rinvio, sicché in assenza di celebrazione del nuovo giudizio la sentenza non sarebbe divenuta irrevocabile; 2) vizio di motivazione per aver interpretato in termini difformi il provvedimento del 28/10/2019, che a parere del ricorrente lo avrebbe restituito nel termine per partecipare al nuovo giudizio di appello e non per proporre ricorso per cassazione
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso perché infondato. Ha ritenuto corretta l'interpretazione della Corte territoriale: la restituzione nel termine disposta ai sensi dell'art. 670 c.p.p. ha come effetto esclusivo quello di ridare alla parte la legittimazione ad esercitare il potere di impugnazione estintosi per decorrenza del termine (ossia il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 585 c.p.p.). Il provvedimento del 28/10/2019, pur usando espressioni involute, ha collegato la partecipazione al nuovo giudizio di rinvio all'eventuale proposizione del mezzo di impugnazione reso nuovamente esercitabile dalla restituzione nel termine; poiché il Cecchetto non ha esercitato tale rimedio, la sentenza del giudizio di rinvio è passata in giudicato e l'ordine di esecuzione è stato legittimamente emesso. Inoltre la Corte ha precisato che l'accertamento incidentale del giudice dell'esecuzione è finalizzato a verificare i presupposti della restituzione e non può sostituirsi al ricorso per cassazione in sede di cognizione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali
Norme richiamate
"... il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza ..."
La corte interpreta il terzo comma come prevedente che la restituzione nel termine ridà alla parte il potere di impugnare (es. ricorso per cassazione) estinto per il decorso del termine, e non produce automaticamente l'inefficacia definitiva della sentenza o della pronuncia impugnata
Riferito quale norma che fissa il termine perentorio di impugnazione della sentenza; la restituzione nel termine rende nuovamente esercitabile il rimedio previsto da tale norma (ricorso per cassazione)
art. 666, comma 6 cod. proc. pen.
Citato dal ricorrente come riferimento al giudicato esecutivo e ai profili di nullità; la corte non ha ritenuto che tale richiamo escludesse l'efficacia della restituzione nel termine e l'obbligo di utilizzare il mezzo di impugnazione ricostituito
Richiamato in relazione alla nullità della notifica; la corte ha ritenuto che l'accertamento incidentale dell'esecuzione sulla restituzione non sostituisce il giudizio di cognizione (ricorso per cassazione) volto ad ottenere la declaratoria di nullità in sede di merito
Massime di principio
- La "restituzione nel termine" disposta ai sensi dell'art. 670 c.p.p. ripristina esclusivamente la possibilità di esercitare il rimedio di impugnazione estintosi per decorso del termine (es. ricorso per cassazione); non produce automaticamente l'inefficacia definitiva della pronuncia impugnata
- Se la parte non utilizza il termine restituito per proporre l'impugnazione prevista, la sentenza impugnata diventa definitiva (passa in giudicato) anche se la notifica originaria del decreto di citazione era nulla
- Il giudice dell'esecuzione può accertare i presupposti per la restituzione nel termine ma non può in sede incidentale sostituirsi al giudizio di cognizione volto a dichiarare la nullità del decreto di citazione o della sentenza (ciò va fatto con il mezzo d'impugnazione competente)
- In situazioni analoghe il difensore deve tempestivamente esercitare il rimedio reso nuovamente disponibile dalla restituzione (di norma ricorso per cassazione), altrimenti la pronuncia diventa irrimediabilmente definitiva
- La mancata proposizione dell'impugnazione nel termine restituito comporta la legittima emissione di ordini di esecuzione basati sulla sentenza divenuta irrevocabile
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