Cassazione Penale, Ordinanza n. 05610/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
In appello la Corte di Assise di Appello di Catania ha accolto una richiesta di rideterminazione della pena concordata tra le parti ai sensi degli artt. 589 e 599-bis c.p.p., dopo rinuncia ai restanti motivi di appello, rideterminando la pena in anni nove e mesi nove di reclusione per reati indicati come omicidio volontario ed altro e confermando nel resto la decisione di primo grado. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione denunciando vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge. La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure investissero il trattamento sanzionatorio concordato e i motivi cui era stata espressamente rinunciata, quindi profili non deducibili in sede di legittimità nel caso di sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., ritenendo che esso fosse rivolto contro il trattamento sanzionatorio concordato tra le parti e contro motivi di appello rinunciati. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p., non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
richiamato come base del procedimento di concordato sulla pena, insieme all'art. 599-bis c.p.p.
disciplina il concordato in appello sulla pena; la sentenza resa ai sensi di tale norma rende inammissibile il ricorso che contesti il trattamento sanzionatorio concordato o i motivi rinunciati
consente la declaratoria de plano di inammissibilità del ricorso avverso sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.
legge n. 103 del 23 giugno 2017, art. 1, comma 62
indicata quale fonte dell'introduzione dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., applicabile ratione temporis
base per la condanna alle spese processuali e al versamento della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Avverso le sentenze emesse a seguito di concordato in appello sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è inammissibile quando investa il trattamento sanzionatorio concordato o i motivi di appello ai quali la parte abbia rinunciato.
- L'inammissibilità del ricorso in tali casi può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., senza necessità di trattazione ordinaria.
- Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo elementi che escludano la colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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