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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09057/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ufficio giudiziario)

La controversia

La decisione riguarda un reclamo in materia di liberazione anticipata: il magistrato di sorveglianza aveva accolto solo parzialmente l'istanza del detenuto, e il tribunale di sorveglianza aveva poi respinto il reclamo, ritenendo che alcune condotte tenute il 19/06/2023, descritte nel rapporto disciplinare, escludessero il requisito della buona e regolare condotta nel semestre di riferimento. Avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza il detenuto ha proposto ricorso per cassazione personalmente, senza il ministero di un difensore. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto in violazione dell'art. 613 c.p.p., come modificato dalla legge n. 103/2017, che richiede la sottoscrizione del difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, rilevando il difetto di legittimazione processuale del ricorrente che aveva sottoscritto personalmente l'impugnazione senza assistenza di un difensore abilitato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi provvedimento deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; non è sufficiente il ricorso proposto personalmente dalla parte.

  • art. 571 c.p.p.

    Richiamato per effetto della novella del 2017 nel sistema delle impugnazioni, a sostegno della necessità dell'assistenza tecnica del difensore per il ricorso in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    La riforma ha modificato gli artt. 571 e 613 c.p.p., imponendo la sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte del difensore cassazionista.

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per il principio secondo cui, in caso di inammissibilità, la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone la mancanza di elementi per ritenere che la parte abbia agito senza colpa.

  • sentenza Sezioni Unite n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010

    "Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione".

    Il principio afferma l'ammissibilità del ricorso solo se proposto tramite difensore cassazionista; la proposizione personale è causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione, in qualsiasi materia, non può essere proposto personalmente dalla parte ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
  • La mera indicazione del nominativo di un difensore nell'intestazione dell'atto non sana la mancanza di sottoscrizione da parte del difensore abilitato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e può essere gravato di una somma in favore della Cassa delle ammende se non emergono elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiberazione anticipata
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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