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Sentenza

Sentenza n. 1755/2026 - Catania, Sezione 2

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Messina sull’istanza di cui alla nota del 18/7/2025 con la quale si chiedeva la definizione del procedimento di condono edilizio prot. n. 150594 del 4 giugno 2021, presentata ai sensi dell’art. 40, comma 6, L. 28 febbraio 1985 n. 47, e per la conseguente condanna dell’Amministrazione a provvedere.

Giustizia amministrativa202600509

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal Comune di Messina sull’istanza di definizione del procedimento di condono edilizio, successivamente concluso con diniego di concessione edilizia in sanatoria

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (proprietario o istante)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Messina sull’istanza del 18 luglio 2025, diretta a ottenere la definizione del procedimento di condono edilizio prot. n. 150594 del 4 giugno 2021, presentata ai sensi dell’art. 40, comma 6, della legge n. 47/1985, nonché la condanna dell’Amministrazione a provvedere. Nel corso del giudizio il Comune ha adottato la determina n. 2601 del 19 marzo 2026, recante diniego di concessione edilizia in sanatoria. La ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere; il Comune ha chiesto l’improcedibilità della domanda per sopravvenuta definizione del procedimento e la compensazione delle spese, sostenendo che la ricorrente conoscesse sin dall’inizio l’inedificabilità assoluta dell’area.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto dell’adozione, successivamente alla notifica del ricorso, del provvedimento conclusivo del procedimento di condono. Ha tuttavia respinto la richiesta del Comune di compensare le spese. Il giudice ha rilevato che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990, l’Amministrazione ha comunque l’obbligo di concludere il procedimento conseguente a un’istanza mediante un provvedimento espresso, anche quando la domanda sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata; tale obbligo non può essere sostituito dalle difese svolte nel giudizio. Poiché il provvedimento è stato adottato soltanto dopo la proposizione del ricorso, il Comune è stato ritenuto virtualmente soccombente e condannato alla rifusione delle spese processuali, liquidate in euro 3.000, oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, l. 241/1990

    Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

    L’Amministrazione deve concludere il procedimento con un provvedimento espresso, quale che sia il contenuto della decisione; l’obbligo non è sostituibile dalle difese formulate nel giudizio sul silenzio.

  • art. 40, comma 6, l. 47/1985

    È indicata quale base normativa dell’istanza di condono edilizio, ma la sentenza non ne sviluppa una specifica interpretazione.

Massime di principio

  • L’Amministrazione, a fronte di un procedimento avviato su istanza, ha l’obbligo di adottare un provvedimento espresso entro i termini normativamente stabiliti, anche quando ritenga la domanda manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, le difese dell’Amministrazione non possono sostituire il provvedimento espresso di conclusione del procedimento.
  • L’adozione del provvedimento conclusivo dopo la proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, ma può comportare la condanna dell’Amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, quando il ricorso era giustificato dall’originaria violazione dell’obbligo di provvedere.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioTermini del procedimento e silenzioEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoSopravvenuta carenza di interesse

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