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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25556/2021 del 21/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato in cassazione l'ordinanza del Giudice di pace di Roma che aveva respinto l'opposizione avverso un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma. In cassazione ha dedotto un unico motivo, denunciando la nullità del provvedimento per omessa motivazione e omesso esame di un fatto decisivo. Dalla ricostruzione riportata nella decisione, il ricorso introduttivo davanti al Giudice di pace conteneva più censure: da un lato la mancata traduzione nella lingua della destinataria dei provvedimenti notificati e impugnati; dall'altro l'illegittimità del decreto di espulsione per mancata partenza volontaria entro il termine di tre mesi. Il Giudice di pace aveva però esaminato solo in parte tali doglianze e, in relazione ad un punto, aveva trattato profili diversi e non devoluti, come la pericolosità per l'ordine pubblico derivante da reati e il mancato adempimento all'obbligo di firma. La ricorrente ha quindi censurato la motivazione come meramente apparente.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha rilevato che il giudice di merito, pur richiamando i motivi di opposizione, aveva in realtà affrontato profili non corrispondenti alle censure proposte, omettendo di esaminare quelli effettivamente dedotti. Per tale ragione ha qualificato la motivazione del provvedimento impugnato come meramente apparente, con conseguente nullità dell'ordinanza del Giudice di pace. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato il provvedimento impugnato e rinviato la causa al Giudice di pace di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il motivo viene inquadrato come censura di nullità del provvedimento per omessa motivazione e omesso esame di un fatto decisivo, quindi come vizio denunciabile in sede di legittimità.

  • art. 132 c.p.c.

    La decisione valorizza il requisito della motivazione effettiva del provvedimento giudiziale: quando il giudice tratta profili estranei alle censure e omette quelli dedotti, la motivazione è solo apparente e il provvedimento è nullo.

Massime di principio

  • La motivazione è meramente apparente quando il giudice non si confronta con le censure effettivamente proposte, ma decide sulla base di questioni diverse o non devolute; in tal caso il provvedimento è nullo.
  • In sede di opposizione a decreto di espulsione, il giudice deve esaminare i motivi concretamente dedotti dall'opponente; l'omesso esame di tali motivi non può essere sanato dal richiamo a considerazioni estranee al thema decidendum.
  • Il vizio di motivazione apparente giustifica la cassazione con rinvio quando impedisce di ritenere realmente scrutinata la domanda o l'opposizione proposta dalla parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicato

Testo integrale

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