Sentenza n. 1139/2026 - Catania, Sezione 4
per l’annullamento della nota dell’ASP di Enna n. prot. 86020 del 24 luglio 2025, di rigetto della istanza di accesso agli atti presentata in data 15 luglio 2025 e precisata con nota datata 22 luglio 2025, presentata in data 23 luglio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso agli atti relativi alla gestione di un rifugio per animali, al paventato sgombero e all’interruzione delle sterilizzazioni
Esito
Favorevole al ricorrente (associazione)
Prevale il privato
La controversia
L’associazione ricorrente ha impugnato il diniego opposto dall’ASP di Enna a un’istanza di accesso documentale, inizialmente presentata in termini generali e successivamente precisata su richiesta dell’amministrazione. L’istanza riguardava i documenti relativi alle ragioni dell’interruzione delle prestazioni di sterilizzazione degli animali ospitati nel rifugio gestito dalla sezione territoriale e alle comunicazioni che avrebbero indotto il Comune a prospettare lo sgombero della struttura. Sono stati dedotti: violazione della legge n. 241/1990 e dei principi di trasparenza, con particolare riferimento all’accesso difensivo; difetto e illogicità della motivazione; violazione del principio di leale collaborazione e del diritto di difesa; insussistenza di concrete cause ostative all’accesso. L’ASP ha eccepito il difetto di legittimazione attiva, la propria carenza di legittimazione passiva e la genericità dell’istanza, nonché la carenza di un interesse attuale e concreto. Le amministrazioni statali costituite hanno chiesto l’estromissione per non essere detentrici della documentazione.
La decisione
Il TAR ha estromesso dal giudizio il Ministero della salute, il Ministero della difesa e il Comando dei Carabinieri, ritenendo che non fossero detentori della documentazione richiesta. Ha respinto le eccezioni dell’ASP: la legittimazione attiva risultava dalle procure conferite sia dalla presidente nazionale sia dalla rappresentante territoriale; l’ASP era legittimata passivamente perché amministrazione formatrice e detentrice dei documenti, ai sensi dell’art. 25, comma 2, della legge n. 241/1990. Nel merito, ha ritenuto superata l’originaria genericità dell’istanza, poiché la richiesta era stata precisata dopo l’interlocuzione con l’ASP. Ha inoltre giudicato inidoneo il richiamo a una possibile attività d’indagine: la documentazione difensiva delle amministrazioni statali aveva chiarito che il sopralluogo non aveva evidenziato reati né dato luogo a una comunicazione di notizia di reato. La mera pendenza o astratta correlazione con un procedimento penale non giustifica, di per sé, il diniego di accesso. Il TAR ha escluso che l’ASP potesse dedurre solo in giudizio la carenza di interesse, trattandosi di integrazione postuma della motivazione. Ha infine ritenuto sussistente l’interesse difensivo dell’associazione a conoscere le ragioni del possibile sgombero del rifugio e ha applicato il principio della massima ostensione, con prevalenza dell’accesso difensivo anche sull’interesse alla riservatezza dei terzi. Il ricorso è stato accolto, con ordine all’ASP di consentire l’accesso entro trenta giorni. L’ASP è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato; spese compensate nei confronti delle amministrazioni statali estromesse.
Norme richiamate
definisce l’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, quale principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza
L’accesso documentale costituisce principio generale dell’attività amministrativa, funzionale alla partecipazione, all’imparzialità e alla trasparenza.
introduce il principio della massima ostensione dei documenti amministrativi
Le limitazioni all’accesso devono essere giustificate dal contemperamento con altri interessi meritevoli di tutela.
art. 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6, l. 241/1990
norme che prevedono limitazioni all’accesso natura di norme di stretta interpretazione, in quanto derogatorie ad un principio generale
Le cause di esclusione o limitazione dell’accesso sono derogatorie e devono essere interpretate restrittivamente.
l’accesso cd. “defensionale” ... prevale anche sull’eventuale interesse alla riservatezza di terzi
L’accesso necessario per curare o difendere una situazione giuridica prevale, nel caso concreto, anche sull’interesse alla riservatezza di terzi.
l’istanza di accesso [deve essere] rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente
È legittimata passivamente nel giudizio sull’accesso l’amministrazione che ha formato o detiene stabilmente i documenti richiesti.
Massime di principio
- L’amministrazione destinataria di un’istanza di accesso documentale è legittimata passivamente quando ha formato i documenti richiesti o li detiene stabilmente, anche se altri enti hanno partecipato alle attività amministrative o istruttorie cui i documenti si riferiscono.
- L’originaria genericità di un’istanza di accesso non giustifica il diniego quando il richiedente, a seguito della richiesta dell’amministrazione, abbia tempestivamente precisato l’oggetto della documentazione richiesta.
- Il mero richiamo alla possibile pendenza di attività d’indagine o alla possibile connessione dei documenti con un procedimento penale non è sufficiente a negare l’accesso: l’amministrazione deve indicare concretamente le ragioni ostative e gli atti sottratti all’ostensione.
- La carenza di interesse all’accesso non può essere introdotta per la prima volta nella memoria difensiva se non era stata indicata nel provvedimento di diniego, poiché ciò integra un’inammissibile integrazione postuma della motivazione.
- L’accesso difensivo richiede una relazione funzionale tra i documenti richiesti e la cura o difesa di una situazione giuridica; quando tale relazione sussiste, l’accesso può prevalere anche sull’interesse alla riservatezza di terzi.
- Le limitazioni all’accesso documentale, in quanto derogatorie rispetto al principio generale di massima ostensione, sono soggette a interpretazione restrittiva e devono essere adeguatamente motivate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 861/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 862/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 863/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 864/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 865/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 866/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →