Cassazione Civile, Ordinanza n. 23237/2021 del 20/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La Corte d'appello di Venezia aveva rigettato l'appello proposto dal ricorrente. Avverso tale sentenza il medesimo ha proposto ricorso per cassazione, ma il ricorso non era strutturato in autonomi e specifici motivi: conteneva otto diverse censure cumulate in modo indistinto, precedute da un elenco unitario di norme asseritamente violate. La Corte di cassazione ha ritenuto che tale tecnica redazionale violasse la regola di chiarezza e impedisse l'esame separato delle singole doglianze, poiché avrebbe richiesto al giudice di isolare e ricondurre d'ufficio le censure ai rispettivi motivi di impugnazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha osservato che la pluralità di doglianze inserite in un unico contenitore, senza distinta articolazione dei motivi, non consente il controllo di legittimità richiesto e impone alla Corte un'inammissibile attività di selezione e qualificazione delle censure. Non sono state poste spese processuali perché il Ministero intimato non si è costituito. È stato inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L'ulteriore contributo unificato è pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione le censure devono essere articolate in motivi autonomi e specifici, o comunque formulate in modo da consentire un esame separato di ciascun profilo di doglianza.
- La commistione di più questioni e violazioni di legge in un unico motivo, senza chiara distinzione tra le doglianze, integra causa di inammissibilità quando impedisce alla Corte di ricondurre agevolmente ciascuna censura al pertinente mezzo di impugnazione.
- Non spetta alla Corte di cassazione svolgere un'attività di riordino, selezione e qualificazione delle singole doglianze contenute in un ricorso redatto in forma confusa.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, va dato atto della ricorrenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
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