Sentenza del 03/02/2017 n. 2884 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava l'avviso di accertamento relativo all'anno 2004, con il quale era stato rettificato il suo reddito professionale e recuperato a tassazione un maggior imponibile di 198.679 euro ai fini delle imposte indicate nell'atto. L'accertamento si fondava sulla presunta interposizione fittizia della società "P." s.r.l., ritenuta strumentale a incrementare indebitamente i costi dell'attività notarile. In Cassazione, il motivo decisivo riguardava la nullità o irregolarità della notificazione dell'avviso: secondo il contribuente, non ricorrevano i presupposti dell'irreperibilità assoluta previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), ma quelli dell'irreperibilità relativa, che avrebbero richiesto la procedura di cui all'art. 140 c.p.c. Sono stati inoltre dedotti vizi di motivazione, omessa pronuncia e illegittimità della condanna alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto la censura relativa alla notificazione. Ha chiarito che la procedura speciale prevista dall'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973 è applicabile solo quando il contribuente risulti trasferito in luogo sconosciuto, dopo adeguate ricerche nel comune del domicilio fiscale. Se invece residenza e indirizzo sono conosciuti e il destinatario è soltanto temporaneamente assente, deve essere utilizzata la procedura prevista dall'art. 140 c.p.c. Nel caso concreto, il messo aveva effettuato un solo accesso il 24 dicembre, senza interpellare il portiere e senza svolgere ricerche sufficienti presso i condomini; tali circostanze non dimostravano l'irreperibilità assoluta. La sentenza della CTR è stata quindi annullata e la causa rinviata alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per l'esame del merito e per la liquidazione delle spese. La Cassazione non ha deciso definitivamente sulla fondatezza dell'accertamento fiscale.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e)
La disposizione disciplina la notificazione degli atti tributari nei casi di irreperibilità assoluta del destinatario.
La norma può essere applicata quando il contribuente risulti trasferito in luogo sconosciuto e il notificatore abbia svolto ricerche adeguate per accertare l'effettiva irreperibilità. Non è sufficiente la mera assenza occasionale presso l'indirizzo noto.
Codice di procedura civile, art. 140
La disposizione disciplina la notificazione in caso di irreperibilità relativa o temporanea del destinatario.
Quando residenza e indirizzo del destinatario sono conosciuti, ma non è possibile consegnare l'atto perché il destinatario o altri consegnatari non vengono trovati, deve essere seguita la procedura dell'art. 140 c.p.c., anziché quella prevista per l'irreperibilità assoluta.
Codice di procedura civile, art. 139
La norma riguarda la notificazione presso la residenza, dimora o domicilio del destinatario e costituisce uno dei riferimenti utilizzati per valutare la regolarità delle notificazioni.
Codice di procedura civile, art. 143
La disciplina dell'art. 143 c.p.c., relativa all'irreperibilità assoluta, presuppone ricerche adeguate nei luoghi e presso gli uffici nei quali è ragionevole attendersi informazioni sull'attuale residenza, domicilio o dimora del destinatario.
Codice di procedura civile, art. 360
La norma individua i motivi di ricorso per cassazione richiamati dal contribuente, tra cui violazione di legge, omessa pronuncia e vizi della motivazione.
Massime di principio
- La distinzione tra irreperibilità relativa e assoluta è decisiva: l'assenza temporanea presso un indirizzo noto non consente di utilizzare automaticamente la procedura prevista per chi è irreperibile in modo assoluto.
- Prima di applicare la procedura per l'irreperibilità assoluta, il notificatore deve svolgere ricerche concrete, ragionevoli e documentabili, verificando che il destinatario non si sia semplicemente assentato o trasferito all'interno dello stesso comune.
- Un unico accesso presso l'abitazione, soprattutto in una giornata o circostanza particolare, può non essere sufficiente a dimostrare l'irreperibilità assoluta; possono essere necessarie ulteriori verifiche, anche presso il portiere o altri soggetti informati.
- Se la procedura di notificazione è errata, l'atto può non essere idoneo a far decorrere il termine per impugnarlo; di conseguenza, una decisione che dichiari tardivo il ricorso può essere annullata.
- L'annullamento per vizio di notificazione non implica automaticamente che il contribuente abbia ragione nel merito dell'accertamento: la causa viene normalmente rinviata al giudice di merito per esaminare le contestazioni fiscali.
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