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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40604/2024 del 05/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per evasione (pena mesi 8) sostenendo: 1) improcedibilità per superamento del termine biennale dell'appello in base agli artt. 2, commi 3 e 4, L. n.134/2021 e art. 344‑bis c.p.p.; 2) illegittima celebrazione delle udienze in presenza e mutamento del rito in trattazione orale senza richiesta delle parti, con conseguente illegittima sostituzione del difensore di fiducia (art. 23‑bis d.l. n.137/2020, artt. 178 e 179 c.p.p.); 3) mancata comunicazione del rinvio e omessa notifica delle conclusioni al difensore nominato, violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato: la disciplina transitoria (comma 5 dell'art. 2 L. n.134/2021) si applica anche agli appelli pervenuti alla Corte prima dell'entrata in vigore della legge se l'impugnazione è proposta entro il 31/12/2024, pertanto non è maturata l'improcedibilità biennale. Ha invece accolto gli altri motivi: ha constatato il mutamento del rito in assenza di richiesta delle parti, la celebrazione delle udienze senza la partecipazione/effettiva rappresentanza del difensore di fiducia, la mancata comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale e del rinvio, rilevando una nullità assoluta e insanabile ai sensi dell'art. 179 c.p.p. Ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli.

Norme richiamate

  • L. n. 134/2021, art. 2, commi 3-5

    per i procedimenti di cui al comma 3 nei quali l'impugnazione è proposta entro la data del 31 dicembre 2024 i termini previsti ... sono ... di tre anni per il giudizio di appello

    La Corte ha interpretato il comma 5 come applicabile anche agli appelli già pervenuti alla Corte prima dell'entrata in vigore della legge quando l'impugnazione sia stata proposta entro il 31/12/2024, estendendo quindi il termine di improcedibilità a tre anni per tali appelli.

  • Art. 344‑bis cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per la declaratoria di improcedibilità per durata eccessiva del processo; la Corte ha ritenuto inapplicabile la decorrenza biennale nel caso concreto per effetto della normativa transitoria di cui alla L. n.134/2021.

  • D.l. n.137/2020, art. 23‑bis

    Rilevante in rapporto alla disciplina sulle modalità dell'udienza (eventuale celebrazione in videoconferenza o altro mezzo); la Corte ha ritenuto comunque illegittimo il mutamento del rito in assenza di richiesta delle parti.

  • Art. 178 cod. proc. pen.

    Norma sul rito camerale e orale; la Corte ha ritenuto che il passaggio al rito a trattazione orale senza richiesta delle parti abbia leso il diritto di difesa.

  • Art. 179 cod. proc. pen., comma 1

    La Corte ha richiamato questa norma per qualificare la nullità emersa (mancata partecipazione e difesa effettiva) come nullità assoluta, insofferente di sanatoria, che comporta l'annullamento della sentenza e il rinvio per nuovo giudizio.

Massime di principio

  • La disciplina transitoria della L. n.134/2021 (art. 2, comma 5) può estendere i termini massimi di durata dell'appello a tre anni anche per gli appelli già pervenuti alla Corte prima dell'entrata in vigore, se l'impugnazione è proposta entro il 31/12/2024; non sempre quindi si applica l'ordinario termine biennale.
  • La Corte non è tenuta a dichiarare improcedibile il procedimento quando la doglianza relativa all'improcedibilità risulti manifestamente infondata secondo la corretta interpretazione della normativa transitoria.
  • Il mutamento del rito da camerale (o trattazione per memoria) a rito a trattazione orale senza richiesta delle parti può integrare violazione del diritto di difesa se impedisce alla parte o al suo difensore di partecipare e dedurre; in tali casi può configurarsi nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p.
  • La nomina di difensore d'ufficio e la celebrazione dell'udienza in assenza del difensore di fiducia, se determinano la mancata partecipazione effettiva e l'impossibilità di formulare conclusioni, sono cause di annullamento della decisione per violazione del contraddittorio.
  • La mancata comunicazione al difensore delle pronunce processuali rilevanti (rinvii, conclusioni del P.G., ecc.) che impedisca l'esercizio del contraddittorio può dar luogo a nullità insanabile; è quindi essenziale garantire la tempestiva notifica e la possibilità di replica della difesa.

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