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Ordinanza

Ordinanza n. 471/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 00502/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600697

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sezione staccata di Latina, n. 502/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (comune appellante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio, chiedendo incidentalmente la sospensione della sua efficacia. Dal testo dell’ordinanza non risultano i motivi specifici dell’appello né il contenuto sostanziale degli atti amministrativi originariamente contestati.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che le esigenze cautelari prospettate dal Comune potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza disporre una sospensione sostanziale degli effetti della sentenza. L’istanza cautelare è stata pertanto accolta ai soli fini della sollecita trattazione del merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. La data indicata nel dispositivo per l’udienza di merito è il 7 maggio 2025, anteriore alla camera di consiglio del 5 febbraio 2026, con una probabile incongruenza materiale non ulteriormente risolta dal testo.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa della domanda cautelare in appello.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, in luogo della concessione di una misura cautelare sostanziale, la sollecita fissazione dell’udienza di merito quando tale misura è ritenuta idonea a tutelare le esigenze cautelari.

Massime di principio

  • Nell’appello amministrativo, quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte dalla ravvicinata trattazione della causa nel merito, il giudice può accogliere l’istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza, senza sospendere sostanzialmente l’efficacia della sentenza impugnata.
  • La misura cautelare prevista dall’art. 55, comma 10, c.p.a. costituisce una forma di tutela cautelare atipica rispetto alla sospensione, finalizzata ad assicurare una decisione rapida sul merito mediante la fissazione sollecita dell’udienza.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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