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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15538/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato la pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., accogliendo la proposta concordata tra le parti. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 129 c.p.p. e la carenza di motivazione in ordine alla sanzione irrogata, ritenuta eccessiva. Il ricorso, tuttavia, non investe profili consentiti in sede di legittimità dopo il concordato in appello, perché attiene a doglianze rinunciate e alla quantificazione della pena concordata, non a pena illegale o ad altri vizi ammissibili.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., l'accordo delle parti comporta rinuncia a far valere in cassazione le doglianze sui motivi rinunciati e sui profili di determinazione della pena, salvo i casi di pena illegale, di invalidità del consenso, di difformità della pronuncia rispetto all'accordo o di mancato consenso del pubblico ministero. Poiché i motivi dedotti non rientravano tra quelli consentiti, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il concordato in appello, una volta raggiunto, preclude in cassazione le censure sui motivi rinunciati e sulla quantificazione della pena concordata, salvo eccezioni limitate (pena illegale, consenso, difformità della pronuncia).

  • art. 129 c.p.p.

    La deduzione della mancata applicazione dell'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità non è ammissibile in cassazione quando intervenga un concordato in appello, salvo i casi eccezionali richiamati dalla giurisprudenza.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso avverso sentenza pronunciata ex art. 599-bis c.p.p. va dichiarata senza formalità secondo il modello procedimentale espressamente previsto.

  • art. 599, comma 4, c.p.p. (abrogato)

    È richiamato come base dell'orientamento giurisprudenziale consolidato poi trasposto al vigente concordato in appello.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello, l'accordo tra le parti comporta una rinuncia sostanziale a contestare in cassazione i motivi già abbandonati e i profili relativi alla determinazione della pena, salvo che la sanzione sia illegale o la sentenza si discosti dall'accordo.
  • Sono ammissibili in cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. solo le censure relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero, alla difformità del decisum rispetto all'accordo e alla legalità della pena.
  • Le doglianze concernenti il mancato rilievo ex art. 129 c.p.p. delle cause di proscioglimento sono inammissibili quando il ricorso si collochi nel perimetro di un concordato in appello validamente perfezionato e non deduca un vizio consentito.
  • L'inammissibilità del ricorso contro sentenza ex art. 599-bis c.p.p. deve essere dichiarata con il rito semplificato previsto dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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