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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13589/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto la rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. rispetto alla sentenza di condanna del Tribunale di Bergamo (22/03/2017), confermata in appello e divenuta irrevocabile, sostenendo di non essere colpevolmente a conoscenza della celebrazione del processo. La Corte territoriale aveva rigettato l'istanza ritenendo che mancasse il requisito della "incolpevole mancata conoscenza": Merdhoci aveva nominato un difensore di fiducia ed eletto domicilio presso il suo studio, aveva chiesto l'espulsione (depositando istanza tramite il difensore), aveva un rapporto consolidato con quel difensore e, dopo l'espulsione, il difensore aveva anche proposto appello in altro procedimento; infine il ricorrente non aveva intrattenuto contatti con il difensore nonostante la situazione. La difesa aveva prodotto una dichiarazione del difensore (avv. Bosisio) affermando l'assenza di rapporto professionale capace di giustificare la conoscenza del procedimento, ma la Corte non l'ha ritenuta risolutiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta e sufficiente la motivazione della Corte di appello che ha valutato i fatti alla luce della giurisprudenza di legittimità: la nomina del difensore di fiducia ed elezione di domicilio, il rapporto consolidato con il difensore, le istanze depositate dal difensore su sollecitazione dell'imputato (espulsione) e l'assenza di contatti da parte del ricorrente sono circostanze sintomatiche dell'imputato che non ha subito incolpevolmente la mancata conoscenza del processo. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    il condannato "provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza del processo"

    La norma richiede la prova che l'assenza sia dovuta a una mancata conoscenza non imputabile al condannato; il giudice della rescissione valuta fatti e comportamenti per accertare l'incolpevolezza

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    richiede che l'imputato "abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza" ovvero risulti "con certezza" che egli sappia del procedimento; elenca ipotesi tipizzate (elezione di domicilio, nomina difensore di fiducia, misure cautelari, ecc.)

    Fissa il concetto di "effettiva conoscenza del procedimento"; le situazioni tipizzate consentono di desumere la conoscenza effettiva e giustificano, a certe condizioni, il procedimento in absentia

  • legge 28 aprile 2014, n. 67 (art. 11, comma 6)

    Ha modificato la disciplina del processo in absentia introducendo il requisito dell'effettiva conoscenza del procedimento come presupposto per procedere in assenza

  • legge 23 giugno 2017, n. 203 (introduzione art. 629-bis)

    Ha introdotto l'art. 629-bis nel codice di procedura penale, regolando il rimedio della rescissione del giudicato per assenza incolpevole

  • giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. sent. n. 28912/2019 Innaro; n. 23948/2019 Ismail Darwish; n. 15498/2020 Lovric)

    Le Sezioni Unite hanno precisato che la conoscenza deve essere effettiva (vocatio in iudicium formale), hanno riconosciuto la presunzione relativa di volontaria sottrazione in caso di inottemperanza agli oneri tipizzati dall'art. 420-bis e hanno attribuito al giudice ampi poteri di valutazione dei comportamenti concretamente tenuti dall'imputato

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali e alle somme in favore della cassa delle ammende

Massime di principio

  • La nomina di un difensore di fiducia e l'elezione di domicilio presso il suo studio sono circostanze che, se provate, consentono di desumere la conoscenza effettiva del procedimento e possono ostare all'accoglimento della rescissione per "incolpevole" ignoranza
  • Per ottenere la rescissione ex art. 629-bis il ricorrente deve dimostrare che l'ignoranza del processo è stata incolpevole e non derivante da sua dilagante negligenza o volontaria sottrazione: il giudice valuta tutti i comportamenti concreti posti in essere
  • La produzione di una dichiarazione del difensore che neghi un rapporto professionale può non essere sufficiente se contrastata da altri elementi fattuali (elezione di domicilio, depositi di istanze, rapporti consolidati)
  • Una mancata comunicazione o il mancato contatto con il difensore, nonché l'aver delegato formalmente presso il difensore la ricezione di atti senza mantenere poi rapporti, possono essere valutati come indici di "non incolpevolezza"
  • Il giudice della rescissione ha ampi poteri cognitivi: deve compiere un accertamento effettivo e sostanziale dei fatti e del 'coefficiente psicologico' della condotta dell'imputato, evitando automatismi e valutando il caso concreto
  • In fase preventiva, chi teme di non ricevere comunicazioni utili dovrebbe conservare prove di contatti e comunicazioni (ricevute, messaggi, deleghe scritte) per poter dimostrare, se necessario, la mancanza di situazioni che rendano probabile la conoscenza del processo

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