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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18618/2026 del 08/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

Una parte privata ha proposto opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi avverso una cartella di pagamento di euro 3.065,88, riferita a spese processuali e somme asseritamente dovute alla cassa delle ammende. Ha dedotto che la cartella era stata notificata senza alcun valido titolo giudiziale presupposto e che fosse quindi nulla per difetto di motivazione. Nel regolamento necessario di competenza ha censurato l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva declinato la competenza per valore in favore del Giudice di Pace, sostenendo: (1) che la declaratoria di incompetenza fosse tardiva perché pronunciata dopo la prima udienza, in violazione dell'art. 38 c.p.c.; (2) che la controversia rientrasse invece nella competenza funzionale inderogabile del Tribunale, trattandosi di opposizione a cartella relativa a spese di giustizia. La Corte ha ricostruito la domanda come cumulo di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per vizi procedurali anteriori alla cartella e di una opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. per contestazione del diritto di procedere in executivis in relazione alla differenza tra importo liquidato e importo richiesto.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto entrambi i motivi del regolamento, ma ha comunque dichiarato la competenza del Tribunale di Roma, ritenendo corretto il provvedimento impugnato nella parte in cui aveva individuato la competenza del giudice superiore per effetto del cumulo tra una domanda di opposizione agli atti esecutivi, attratta alla competenza del tribunale, e una domanda di opposizione all'esecuzione connessa. Ha inoltre escluso che il rilievo officioso dell'incompetenza per valore fosse tardivo, perché la questione era già stata tempestivamente sottoposta alle parti nel decreto ex art. 171-bis c.p.c. Le spese del regolamento sono state poste a carico della società intimata che aveva svolto la difesa nel merito e aveva sollevato l'eccezione di incompetenza. È stato fissato il termine di tre mesi per la riassunzione.

Norme richiamate

  • art. 38 c.p.c.

    "L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall’articolo 28 sono rilevate d’ufficio con il decreto previsto dall’articolo 171-bis o, nei procedimenti ai quali non si applica l’articolo 171-bis, non oltre la prima udienza."

    La preclusione al rilievo officioso dell'incompetenza per valore opera fino al decreto ex art. 171-bis c.p.c.; se il giudice ha già rilevato la questione con quel decreto, la successiva decisione alla prima udienza non è tardiva.

  • art. 171-bis c.p.c.

    Il decreto di verifiche preliminari è il momento deputato a rilevare e sottoporre alle parti le questioni di incompetenza rilevabili d'ufficio.

  • art. 171-ter c.p.c.

    Le memorie successive servono al contraddittorio sulla questione di competenza già rilevata dal giudice.

  • art. 615 c.p.c.

    La contestazione del diritto di procedere a esecuzione forzata, quando si deduce una non corrispondenza tra titolo e somma richiesta, integra opposizione all'esecuzione.

  • art. 617 c.p.c.

    La doglianza relativa alla mancata notifica di atti antecedenti alla cartella attiene alla regolarità del procedimento esecutivo e va qualificata come opposizione agli atti esecutivi.

  • art. 10 c.p.c.

    Nel cumulo di domande rileva il criterio del valore complessivo ai fini della determinazione della competenza.

  • art. 104 c.p.c.

    Il cumulo soggettivo o oggettivo di domande connesse può attrarre la causa alla competenza dell'organo superiore quando una delle domande ricade nella sua competenza.

  • art. 7 L. 212/2000

    La mancata notifica degli atti presupposti alla cartella è stata valorizzata come vizio procedurale della sequenza esecutiva.

  • art. 97 c.p.c.

    La dedotta difformità tra importo liquidato e importo richiesto è stata letta come contestazione del diritto di procedere in executivis.

Massime di principio

  • Nel regolamento di competenza, la Corte di cassazione può esaminare tutti gli elementi utili già acquisiti al processo, anche oltre il contenuto dell'ordinanza impugnata e oltre le specifiche difese delle parti, per individuare definitivamente il giudice competente.
  • Il rilievo officioso dell'incompetenza per materia, valore o territorio nei casi previsti è tempestivo se effettuato nel decreto di verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c.; la successiva decisione in udienza sulle questioni già sottoposte al contraddittorio non viola l'art. 38 c.p.c.
  • Quando l'opposizione a cartella di pagamento cumula una doglianza sugli atti del procedimento esecutivo e una contestazione del diritto sostanziale di procedere ad esecuzione forzata, la domanda va qualificata in modo distinto nei suoi profili e la competenza può essere attratta al tribunale per il cumulo con la domanda di competenza superiore.
  • La contestazione della mancata notifica di atti presupposti alla cartella integra, di regola, un'opposizione agli atti esecutivi; la contestazione dell'an o del quantum del diritto di procedere in executivis integra invece opposizione all'esecuzione.
  • Nel cumulo di domande connesse, se una rientra nella competenza per materia del tribunale e un'altra nella competenza per valore del giudice di pace, l'intera controversia spetta al giudice superiore.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveCompetenza
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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