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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21945/2023 del 21/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il processo per rinuncia al ricorso, rilevando la rituale accettazione della rinuncia da parte del controricorrente. Ha inoltre osservato che, essendo stata pattuita la compensazione delle spese, non vi era luogo a provvedere ulteriormente su tale punto. Non è stata quindi esaminata nel merito la sentenza impugnata né i motivi di ricorso.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, nei due gradi di merito, dell’opposizione proposta dalla società datrice di lavoro avverso un decreto ingiuntivo ottenuto da un lavoratore per il pagamento delle retribuzioni asseritamente spettanti e non corrisposte in relazione alla mancata riammissione in servizio dopo l’annullamento giudiziale di una cessione di ramo d’azienda dalla società cedente a una società cessionaria. La Corte d’appello aveva confermato che la pretesa avesse natura retributiva e che, una volta messa in mora la datrice di lavoro cedente, questa fosse tenuta a corrispondere le retribuzioni, e non un mero risarcimento del danno, reputando irrilevante che nel frattempo l’attività lavorativa fosse proseguita con la cessionaria. In cassazione la società ha proposto ricorso affidato a sei motivi, ma prima della decisione ha depositato rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte con rinuncia alle spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    Richiamato come base normativa per l'estinzione del processo a seguito di rinuncia al ricorso notificata alla controparte costituita e da questa accettata.

  • art. 391 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 390 c.p.c. per dichiarare l'estinzione del giudizio in presenza di rinuncia accettata.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente rinuncia al ricorso per cassazione e la rinuncia è accettata dalla controparte costituita, il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.
  • L’accettazione della rinuncia con regolazione concordata delle spese esime la Corte dal provvedere sulle spese processuali.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte non esamina i motivi di ricorso né il merito della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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