Cassazione Penale, Ordinanza n. 35084/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità e il trattamento sanzionatorio per un fatto originariamente contestato come ricettazione, poi riqualificato in furto aggravato. Con il primo motivo ha censurato il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti, deducendo in sostanza un vizio sulla valutazione delle circostanze; con il secondo ha lamentato l'eccessività della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi non consentiti in sede di legittimità e comunque manifestamente infondati, perché attengono a valutazioni discrezionali del giudice di merito adeguatamente motivate.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che il giudizio di comparazione tra circostanze e la graduazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione non illogica e non arbitraria. Nel caso concreto la motivazione della sentenza impugnata era ritenuta congrua, avendo valorizzato i precedenti penali dell'imputato e il considerevole valore dei beni sottratti, oltre a rilevare la mitezza del trattamento sanzionatorio già applicato. L'imputato è stato quindi condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come originaria contestazione, poi riqualificata dal primo giudice in furto aggravato.
indicato, insieme all'art. 133 c.p., come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.
indicato, insieme all'art. 132 c.p., come criterio guida per la graduazione della pena.
Massime di principio
- Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione, salvo che sia frutto di arbitrio, illogicità manifesta o motivazione assente o meramente apparente.
- La determinazione della pena base e degli aumenti o diminuzioni per le circostanze rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve dare conto in motivazione degli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.
- In sede di legittimità non è consentito dedurre in modo meramente rivalutativo l'eccessività della pena quando la sentenza impugnata abbia già fornito una motivazione congrua e coerente sul trattamento sanzionatorio.
- La valutazione della gravità del fatto e della personalità dell'imputato, desumibile anche dai precedenti penali e dal valore dei beni sottratti, può legittimare la conferma del bilanciamento circostanziale e del quantum di pena se adeguatamente argomentata.
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