Cassazione Penale, Sentenza n. 40824/2023 del 06/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza dell'11/04/2023 della Corte d'appello di Bologna che aveva rigettato la richiesta di rescissione del giudicato (art. 629-bis c.p.p.) della sentenza n. 25/02/2021 del Tribunale di Modena, con cui Karaj era stato condannato per ricettazione a 2 anni e 1 mese e 900 euro di multa. In Cassazione il ricorrente ha sollevato: a) questioni di legittimità costituzionale dei commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 c.p.p. (deposito della dichiarazione/elezione di domicilio e specifico mandato per l'imputato assente), con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost.; b) motivi di diritto e di carenza di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b ed e), deducendo errata applicazione dei principi sulla diligenza esigibile dall'imputato, sull'onere della prova e sulla valutazione della volontaria sottrazione al processo.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto irrilevanti le questioni di legittimità costituzionale prospettate: i commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 c.p.p. sono norme di recente introduzione ma, nel caso di specie, il difensore del Karaj aveva già depositato, con la richiesta di rescissione del giudicato, uno specifico mandato rilasciato dopo la sentenza (10/10/2022), dimostrando la conoscenza della sentenza e la volontà di impugnare, sicché non era necessario un ulteriore mandato per l'impugnazione in Cassazione. Quanto al merito, la Corte ha confermato la valutazione della Corte d'appello di Bologna: le misure subite dall'imputato (perquisizione, sequestro, fermo e misura cautelare personale) rendono esclusa l'ignoranza incolpevole e giustificano la ricostruzione di una volontaria sottrazione al processo per non aver indicato un domicilio effettivo; pertanto il rigetto della rescissione è corretto. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di 3.000,00 euro alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Disciplina della rescissione del giudicato; nel caso è stata valutata la richiesta di rescissione della sentenza penale irrevocabile e la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di volontaria sottrazione al processo a fondamento del rigetto
art. 581 cod. proc. pen., commi 1-ter e 1-quater
Prevedono, a pena di inammissibilità, il deposito con l'atto di impugnazione della dichiarazione/elezione di domicilio e, per l'imputato assente, uno specifico mandato rilasciato dopo la sentenza; la Corte ha interpretato la ratio come finalizzata ad assicurare la conoscenza e la volontà dell'imputato di impugnare e ha ritenuto che, quando sia già depositato un mandato analogo (es. per la richiesta di rescissione), non sia necessario un ulteriore mandato per l'ammissibilità del ricorso in Cassazione
d.lgs. n. 150/2022 (art. 33 e art. 89)
Il d.lgs. ha introdotto i commi menzionati e prevede norme transitorie (art. 89): per i processi pendenti, e in presenza di ordinanza di procedere in assenza pronunciata prima dell'entrata in vigore, continuano ad applicarsi le disposizioni anteriori in materia di assenza e rescissione del giudicato; quindi nel caso è applicabile la disciplina previgente di art. 629-bis
art. 161, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo, all'atto della scarcerazione, di dichiarare o eleggere domicilio con atto ricevuto a verbale dal direttore dell'istituto: la mancata indicazione del domicilio all'atto della scarcerazione è stata valutata come elemento sintomatico della volontaria sottrazione al processo
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa dell'inammissibilità, l'applicazione di ammende; qui è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di 3.000,00 euro alla cassa delle ammende
art. 420-bis e art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme richiamate dal ricorrente come presunta violazione (motivi di cassazione e vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e la motivazione della Corte d'appello adeguata
art. 3, 24 e 111 Cost.
Principi costituzionali evocati dal ricorrente (uguaglianza, diritto di difesa, diritto a un giusto processo); la Corte ha ritenuto irrilevanti le censure costituzionali alla luce della ratio delle norme procedurali e dei fatti che dimostravano la conoscenza della sentenza da parte dell'imputato
art. 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)
Citata nel senso che l'ignoranza incolpevole rilevante ai fini dell'art. 6 CEDU è esclusa quando risultino arresto, fermo o misura cautelare, perché tali eventi pongono la persona a conoscenza del procedimento a suo carico e impongono un onere di diligenza
Giurisprudenza (Sez. 2, n. 34041 del 20/11/2020, Kebaili)
Precedente citato per il principio secondo cui arresto, fermo o misura cautelare escludono l'ignoranza incolpevole e impongono un maggior onere di diligenza all'imputato nella fase processuale
Massime di principio
- Se l'imputato è stato sottoposto ad arresto, fermo o misura cautelare, il giudice può ritenere esclusa l'ignoranza incolpevole circa il procedimento e può inferire una maggiore diligenza richiesta, anche a fondamento della conclusione di una volontaria sottrazione al processo in caso di mancata indicazione di domicilio
- Il deposito di uno specifico mandato a impugnare rilasciato dopo la sentenza (anche se relativo a un atto diverso, come la richiesta di rescissione del giudicato) può, quando dimostri la conoscenza della sentenza e la volontà di impugnare, soddisfare la ratio del requisito previsto dall'art. 581 c.p.p., comma 1-quater, evitando l'esigenza di un ulteriore mandato per l'ammissibilità dell'impugnazione
- Le modifiche procedurali introdotte da decreti legislativi possono essere assoggettate a norme transitorie: nei processi pendenti continuano a trovare applicazione talune disposizioni anteriori se previsto, per cui va sempre verificata la disciplina applicabile ratione temporis
- Le censure costituzionali relative a nuovi requisiti formali di ammissibilità possono essere dichiarate irrilevanti quando la fattispecie concreta dimostra che la ratio della norma è già stata soddisfatta e non è stato leso il diritto di difesa
- L'onere probatorio circa l'ignoranza incolpevole grava sul ricorrente: senza elementi che giustifichino l'ignoranza, i giudici tendono a confermare le valutazioni di merito sulla volontaria sottrazione al processo
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