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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10794/2025 del 24/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (attore)

La controversia

La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da un soggetto che aveva lamentato danni da incidente stradale. Il tribunale aveva rigettato la domanda e aveva condannato l'attore alle spese. In appello, la corte territoriale ha accolto il gravame, ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per vizio di costituzione del giudice e ha disposto la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., ma ha omesso di provvedere sulle spese del giudizio di appello. Il ricorrente ha quindi denunciato violazione e/o omessa applicazione degli artt. 91 e 112 c.p.c., deducendo che la corte d'appello avrebbe dovuto liquidare le spese di entrambi i gradi di merito e chiedendo la condanna della controparte anche per il giudizio di legittimità. La resistente ha contrastato il ricorso e ha anche depositato una memoria di nomina di nuovo difensore, dichiarata inammissibile per irrituale conferimento della procura speciale nel regime applicabile ratione temporis.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso limitatamente al profilo della mancata regolazione delle spese processuali da parte del giudice d'appello. Ha affermato che, quando la corte d'appello dispone la rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c., deve comunque provvedere sulle spese del giudizio di appello, perché il provvedimento chiude il processo davanti al giudice a quo. Ha invece considerato non sindacabile, per mancata impugnazione, l'erronea applicazione dell'art. 354 c.p.c. da parte della corte territoriale. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui ometteva di statuire sulle spese e, decidendo nel merito ex art. 384, co. 2, c.p.c., ha disposto l'integrale compensazione delle spese dei due gradi di merito e del giudizio di legittimità, in ragione della peculiarità della vicenda e dell'assenza di una piena soccombenza della resistente.

Norme richiamate

  • art. 354 c.p.c.

    La rimessione della causa al primo giudice determina la chiusura del processo davanti al giudice d'appello e comporta comunque l'obbligo di regolare le spese del giudizio di appello; l'erronea applicazione della norma non è sindacabile se non specificamente impugnata.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La memoria depositata dal nuovo difensore della parte controricorrente è stata ritenuta inammissibile nel caso concreto per irrituale conferimento della procura speciale nel regime applicabile.

  • art. 83 c.p.c.

    terzo comma; comma secondo

    Per i giudizi già pendenti alla data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009 continua ad applicarsi la previgente disciplina, che richiedeva il rispetto delle forme del secondo comma per la nomina del nuovo difensore; non era quindi utilizzabile la più ampia modalità introdotta successivamente nel terzo comma.

  • art. 91 c.p.c.

    L'omessa liquidazione delle spese processuali integra un errore censurabile come violazione della norma sulla condanna alle spese, non come semplice omessa pronuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte precisa che il vizio non va qualificato come omessa pronuncia quando il giudice non applica una norma processuale sulle spese.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    In assenza di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito la questione relativa alle spese.

  • art. 92, secondo comma, c.p.c.

    Le circostanze che hanno determinato l'annullamento in appello, essendo estranee al merito e all'attività della parte convenuta, giustificano l'integrale compensazione delle spese di merito.

  • art. 58, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69

    Per i giudizi già pendenti alla data di entrata in vigore della riforma non si applica la nuova disciplina dell'art. 83, terzo comma, c.p.c.

Massime di principio

  • Quando il giudice d'appello dispone la rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c., deve comunque statuire sulle spese del giudizio di appello, perché il provvedimento chiude il processo davanti a lui.
  • L'omessa regolazione delle spese processuali va denunciata come violazione della norma che disciplina la condanna alle spese, non come vizio di omessa pronuncia se il giudice ha semplicemente trascurato di applicare la regola processuale.
  • L'erronea applicazione di una norma processuale da parte del giudice di merito non può essere rivalutata in cassazione se la relativa statuizione non è stata specificamente impugnata ed è quindi coperta da giudicato interno.
  • Nei giudizi soggetti alla disciplina previgente dell'art. 83 c.p.c., la procura speciale per la nomina del nuovo difensore deve rispettare le forme tipiche richieste dalla norma allora vigente; non è sufficiente il conferimento unitamente a una memoria se non consentito ratione temporis.
  • In presenza di una causa di annullamento estranea al merito e non ascrivibile alla condotta della parte vittoriosa in appello, può essere disposta la compensazione integrale delle spese di merito e, se del caso, anche di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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