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Sentenza

Sentenza del 02/03/2017 n. 951 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

IRPEF - Indennità per la risoluzione del rapporto di lavoro - trattamento ai fini Irpef - redditi da lavoro dipendente

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava la tassazione delle somme riconosciutegli dopo la sentenza che aveva dichiarato illegittimi i contratti a termine stipulati in successione con il MIUR. Sosteneva, in sostanza, che tali somme avessero natura risarcitoria e non costituissero reddito imponibile. La controversia riguardava quindi la qualificazione fiscale dell'indennità ottenuta in conseguenza dell'illegittima risoluzione o mancata prosecuzione del rapporto di lavoro.

La decisione

I giudici hanno confermato il diniego del rimborso. È stato stabilito che, ai fini IRPEF, le indennità risarcitorie che compensano la perdita di redditi, salvo quelle derivanti da invalidità permanente o morte, costituiscono redditi da lavoro dipendente quando hanno causa o origine nel rapporto di lavoro. Rientrano in tale categoria anche le somme riconosciute per l'illegittimo comportamento del datore di lavoro e per la risoluzione del rapporto. Le somme erano quindi soggette a tassazione separata e a ritenuta d'acconto.

Norme richiamate

  • Art. 6, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Ai fini delle imposte sui redditi, le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi (...) costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.

    Le somme risarcitorie che sostituiscono redditi da lavoro dipendente mantengono la medesima natura fiscale del reddito perduto e sono quindi imponibili. Sono escluse, in particolare, le somme correlate a invalidità permanente o morte.

Massime di principio

  • Per stabilire se un'indennità risarcitoria è imponibile non è decisiva la sua denominazione, ma la funzione economica: se sostituisce redditi da lavoro perduti, è normalmente tassata come reddito da lavoro dipendente.
  • Le somme riconosciute per l'illegittima cessazione, mancata prosecuzione o risoluzione del rapporto di lavoro sono generalmente imponibili quando derivano direttamente dal rapporto e compensano la perdita di retribuzioni.
  • Le somme qualificabili come redditi da lavoro dipendente possono essere assoggettate a tassazione separata e a ritenuta d'acconto secondo le regole fiscali applicabili.
  • La natura risarcitoria di una somma non comporta automaticamente l'esenzione IRPEF: l'esenzione può operare, tra gli altri casi, quando il risarcimento riguarda danni non consistenti nella perdita di redditi, come quelli collegati a invalidità permanente o morte.

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