Sentenza del 02/03/2017 n. 160 - Corte di Giustizia UE
Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 - Tutela interessi finanziari dell'Unione europea - Articolo 3 - Regolamento (CEE) n. 3665/87 - Articolo 11 - Recupero di una restituzione indebitamente versata - Regolamento (CEE) n. 3002/92 - Articolo 5 bis - Cauzione indebitamente svincolata - Interessi dovuti - Termine di prescrizione - Dies a quo del termine - Interruzione del termine - Termine massimo - Termine più ampio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente contestava la richiesta di pagamento di 289.569,05 euro a titolo di interessi su restituzioni all'esportazione e importi indebitamente percepiti. Sosteneva che il credito per interessi fosse prescritto ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 2988/95, poiché l'amministrazione aveva inizialmente richiesto soltanto il rimborso del capitale e aveva adottato la decisione specifica sugli interessi molti anni dopo. Le questioni riguardavano l'applicabilità del termine unionale agli interessi, il dies a quo, la natura permanente o ripetuta dell'irregolarità, l'effetto degli atti interruttivi e la possibilità di applicare un termine nazionale più lungo.
La decisione
La Corte ha stabilito che il termine di prescrizione di quattro anni previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95 si applica anche agli interessi dovuti in forza del diritto dell'Unione. Il credito per interessi deriva dalla stessa irregolarità che ha originato il recupero del capitale e non costituisce un'irregolarità permanente o ripetuta. Il termine decorre dalla data dell'elemento costitutivo dell'irregolarità verificatosi per ultimo, ossia dall'atto o omissione illeciti oppure dal pregiudizio al bilancio dell'Unione. Gli atti relativi al recupero del capitale non consentono comunque di superare il termine massimo pari al doppio del termine ordinario, salvo sospensione della procedura. Pertanto, la decisione del 2013 sugli interessi poteva essere prescritta, nonostante fossero stati adottati tempestivamente provvedimenti per il recupero del capitale; la verifica concreta è stata rimessa al giudice nazionale. La Corte ha inoltre ammesso l'applicazione retroattiva, per i crediti non ancora prescritti, di un termine nazionale più lungo, purché siano rispettati certezza del diritto e proporzionalità.
Norme richiamate
Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, articolo 1
Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell'Unione derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell'Unione.
L'irregolarità richiede una violazione del diritto dell'Unione e un pregiudizio, attuale o potenziale, al bilancio dell'Unione. La violazione che comporta il recupero del capitale è la stessa da cui derivano anche gli interessi.
Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, articolo 3, paragrafo 1
Il termine di prescrizione delle azioni giudiziarie è di quattro anni a decorrere dall'esecuzione dell'irregolarità.
Il termine ordinario di quattro anni si applica anche al recupero amministrativo degli interessi dovuti in forza di norme dell'Unione.
Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, articolo 3, paragrafo 1, secondo comma
Per le irregolarità permanenti o ripetute, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui cessa l'irregolarità.
Il semplice mancato pagamento degli interessi non costituisce un'irregolarità permanente o ripetuta; non è quindi possibile far decorrere il termine dalla data del rimborso del capitale.
Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, articolo 3, paragrafo 1, terzo e quarto comma
La prescrizione delle azioni giudiziarie è interrotta per effetto di qualsiasi atto dell'autorità competente, portato a conoscenza della persona interessata, che abbia natura istruttoria o che sia volto a perseguire l'irregolarità. Tuttavia, la prescrizione è acquisita al più tardi [...] allo scadere di un termine pari al doppio del termine di prescrizione.
Gli atti interruttivi possono far decorrere nuovamente il termine ordinario, ma non eliminano il termine massimo assoluto, che impedisce di protrarre indefinitamente il recupero. Il termine massimo si applica anche agli interessi e richiede una decisione specifica su di essi.
Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, articolo 3, paragrafo 3
Gli Stati membri mantengono la possibilità di applicare un termine più lungo.
Il diritto nazionale può prevedere un termine superiore a quattro anni, applicabile anche a crediti sorti anteriormente, purché non già prescritti e nel rispetto dei principi di certezza del diritto e proporzionalità.
Regolamento (CEE) n. 3665/87, articolo 11, paragrafo 3
In caso di pagamento indebito di una restituzione il beneficiario è tenuto a rimborsare gli importi indebitamente percepiti maggiorati di un interesse.
Gli interessi sono parte integrante della revoca del vantaggio indebitamente ottenuto e, poiché dovuti direttamente in forza del diritto dell'Unione, rientrano nel regime prescrizionale del regolamento n. 2988/95.
Regolamento (CEE) n. 3002/92, articolo 5 bis
La somma pari all'importo della cauzione che avrebbe dovuto essere incamerato è maggiorata degli interessi calcolati dalla data dello svincolo al giorno precedente la data di pagamento.
Anche gli interessi relativi a una cauzione indebitamente svincolata sono soggetti al termine di prescrizione unionale applicabile all'irregolarità originaria.
Massime di principio
- Quando capitale e interessi derivano direttamente dalla stessa violazione di una norma dell'Unione, il termine di prescrizione applicabile al recupero del capitale si applica anche agli interessi.
- Il dies a quo non coincide necessariamente con la data del pagamento del capitale o con la data in cui gli interessi vengono quantificati: occorre individuare l'ultimo elemento costitutivo dell'irregolarità, normalmente la violazione o il momento in cui si concretizza il pregiudizio.
- La richiesta tempestiva di rimborso del capitale non conserva automaticamente il diritto di recuperare gli interessi: l'amministrazione deve adottare, entro il termine massimo, un atto riferito anche agli interessi.
- Gli atti interruttivi devono essere valutati in relazione all'irregolarità perseguita, ma non possono superare il termine massimo assoluto previsto dal diritto dell'Unione, salvo sospensione espressamente prevista.
- Un termine nazionale più lungo può essere applicato a crediti non ancora prescritti quando entra in vigore la nuova disciplina; non può invece riaprire crediti già prescritti secondo il termine unionale o il relativo limite massimo.
- In casi analoghi è essenziale ricostruire la cronologia di violazione, concessione definitiva del beneficio, svincolo della cauzione, notifiche, atti interruttivi e decisione specifica sugli interessi.
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