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Sentenza

Sentenza del 02/03/2017 n. 47 - Corte Costituzionale

Riscossione- azioni cautelari e conservative - Tassa automobilistica regionale - art. 8-quater, comma 4 - della legge della Regione Toscana n. 49/2003 - Obbligo di pagamento per i veicoli sottoposti a fermo - esenzione per applicazione del d.l. n. 953 del 1982 - esclusione - erroneo presupposto interpretativo - non fondatezza della questione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente contestava il pagamento della tassa automobilistica relativa a un periodo nel quale il veicolo era sottoposto a fermo amministrativo disposto dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 86 del d.P.R. n. 602/1973. I giudici rimettenti dubitavano della legittimità costituzionale delle norme regionali toscana ed emiliano-romagnola che escludevano la sospensione o cessazione dell'obbligo tributario in caso di fermo fiscale, ritenendo che tali norme potessero contrastare con l'esenzione prevista dall'art. 5, comma 37, del d.l. n. 953/1982 e con gli artt. 117, 119, 3 e 120 della Costituzione.

La decisione

La Corte costituzionale ha riunito i giudizi e ha dichiarato non fondate tutte le questioni sollevate. Ha distinto il fermo amministrativo disposto dall'autorità di pubblica sicurezza o dalla polizia per violazioni del Codice della strada, che può determinare l'esenzione dalla tassa automobilistica, dal fermo fiscale disposto dall'agente della riscossione per garantire crediti pubblici. Quest'ultimo è una misura cautelare a tutela del credito, non sottrae materialmente il veicolo alla disponibilità del proprietario e non rientra nell'esenzione prevista dal d.l. n. 953/1982. Pertanto, durante il fermo fiscale, la tassa automobilistica resta dovuta. La censura relativa all'art. 3 Cost. è stata anch'essa dichiarata non fondata; il richiamo all'art. 120 Cost., privo di motivazione, non è stato esaminato.

Norme richiamate

  • Art. 8-quater, comma 4, della legge regionale Toscana n. 49/2003

    La trascrizione presso il PRA del provvedimento di fermo derivante dalla procedura di riscossione coattiva di crediti di natura pubblicistica non esplica effetti ai fini della interruzione e sospensione dell'obbligo tributario

    La norma esclude che il fermo fiscale disposto nell'ambito della riscossione coattiva sospenda o interrompa l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica.

  • Art. 9 della legge regionale Emilia-Romagna n. 15/2012

    Il fermo del veicolo disposto dall'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica

    Il fermo fiscale non produce l'esenzione dal tributo automobilistico.

  • Art. 5, comma 37, del d.l. n. 953/1982, convertito dalla legge n. 53/1983

    La perdita del possesso del veicolo o dell'autoscafo per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei registri indicati nel trentaduesimo comma, fanno venir meno l'obbligo del pagamento del tributo per i periodi d'imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l'annotazione

    L'esenzione opera per la perdita del possesso o l'indisponibilità derivante da specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa, non per il fermo fiscale dell'agente della riscossione.

  • Art. 86 del d.P.R. n. 602/1973

    Disciplina il fermo fiscale come misura cautelare e conservativa della garanzia patrimoniale a tutela dei crediti degli enti pubblici.

  • Art. 214 del d.lgs. n. 285/1992, Codice della strada

    Disciplina il diverso fermo amministrativo stradale, applicato quale misura accessoria per gravi violazioni del Codice della strada, cui può collegarsi l'esenzione dalla tassa automobilistica.

  • Art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione

    Non risulta violato perché le norme regionali non derogano all'esenzione statale, ma regolano una fattispecie diversa, ossia il fermo fiscale.

  • Art. 119, secondo comma, della Costituzione

    Non risulta violato, poiché la disciplina regionale è compatibile con il quadro statale relativo alla tassa automobilistica.

  • Art. 3 della Costituzione

    Non è ravvisabile una disparità di trattamento tra contribuenti di Regioni diverse, poiché l'esenzione per il fermo amministrativo stradale opera su tutto il territorio nazionale.

Massime di principio

  • Occorre distinguere sempre tra fermo amministrativo stradale, disposto dalle autorità per violazioni del Codice della strada, e fermo fiscale, disposto dall'agente della riscossione per garantire crediti pubblici.
  • L'esenzione dalla tassa automobilistica collegata alla perdita o indisponibilità del veicolo non si estende automaticamente al fermo fiscale.
  • Il fermo fiscale non determina, di per sé, la perdita della proprietà o della disponibilità giuridica del veicolo: il proprietario può ancora trasferirlo, sebbene il vincolo resti opponibile secondo la disciplina applicabile.
  • Poiché la tassa automobilistica è collegata principalmente alla proprietà del veicolo e non alla sua effettiva circolazione, il tributo resta normalmente dovuto durante il fermo fiscale.
  • Una norma regionale non può eliminare un'esenzione statale espressamente prevista, ma può disciplinare una fattispecie diversa quando non vi sia sovrapposizione con quella statale.

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