Sentenza del 02/03/2017 n. 26 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
Ici - Agevolazioni ed esenzioni - Dimora abituale dell'intero nucleo familiare - Necessità - Indicazione in ordine alla dimora familiare fornita in giudizio - Possibilità - Riconoscimento dell'abitazione non principale operata attraverso il pagamento dell'imposta per l'altra abitazione e nelle more del giudizio - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato accolto. Il pagamento dell’ICI nell’altro Comune non ha determinato la cessazione della materia del contendere, ma è stato valutato come prova del riconoscimento, da parte dei coniugi, che l’abitazione principale del nucleo familiare fosse quella situata nel Comune resistente. È stata quindi riconosciuta alla contribuente l’agevolazione ICI per l’immobile nel quale viveva con il figlio.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente chiedeva di beneficiare delle agevolazioni e dell’esenzione ICI previste per l’abitazione principale, nonostante il coniuge risiedesse in un altro immobile situato in un diverso Comune. Il Comune contestava la spettanza del beneficio, ritenendo rilevante la disponibilità, da parte del nucleo familiare, dell’altra abitazione. Nel corso del giudizio, il coniuge aveva però pagato l’ICI sull’immobile dell’altro Comune, manifestando così che tale abitazione non doveva essere considerata quella principale dell’intero nucleo familiare.
Norme richiamate
Disciplina ICI sulle agevolazioni per l’abitazione principale
L’agevolazione per l’abitazione principale richiede che l’immobile sia effettivamente destinato alla dimora abituale del nucleo familiare. In presenza di abitazioni situate in Comuni diversi e di coniugi con residenze separate, la situazione deve essere valutata concretamente, considerando anche il comportamento fiscale tenuto dai contribuenti.
Massime di principio
- Per ottenere l’agevolazione sull’abitazione principale non è sufficiente la sola residenza anagrafica: occorre dimostrare che l’immobile costituisca la dimora abituale dell’intero nucleo familiare.
- Quando i coniugi dispongono di immobili in Comuni diversi, il beneficio non dovrebbe essere richiesto contemporaneamente per entrambe le abitazioni, salvo specifiche circostanze previste dalla legge.
- Il pagamento dell’imposta sull’altro immobile durante il giudizio può costituire un comportamento concludente idoneo a dimostrare quale abitazione sia stata effettivamente riconosciuta come principale.
- La valutazione può basarsi su elementi concreti e sopravvenuti, non soltanto sulle risultanze formali della residenza anagrafica.
- Il pagamento dell’imposta sull’altro immobile non comporta necessariamente la cessazione della materia del contendere, ma può incidere sul merito della controversia come prova favorevole al contribuente.
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