Sentenza del 02/03/2017 n. 45 - Comm. Trib. Prov. Novara
Accertamento con adesione - Procedura - Firma del concordato fiscale - Impugnabilità delle obbligazioni assunte - Esclusione - Fondamento - Inammissibilità del ricorso contro l'avviso di accertamento - Fondamento normativo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente sosteneva, in sostanza, di poter contestare l'avviso di accertamento anche dopo la sottoscrizione del concordato fiscale. La disciplina del d.Lgs. n. 218/1997 distingue tra la conclusione dell'accordo, che avviene con la sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, e il suo perfezionamento esecutivo, che si realizza mediante gli adempimenti successivi, tra cui il pagamento delle somme dovute. Tuttavia, la firma dell'accordo rende l'accertamento con adesione non impugnabile e non consente ripensamenti, revoche o modifiche unilaterali. Il mancato o tardivo pagamento non fa venir meno l'accordo, ma legittima l'Amministrazione ad avvalersi degli ordinari strumenti di riscossione e coercizione.
La decisione
Il ricorso contro l'avviso di accertamento è stato dichiarato inammissibile. L'inammissibilità non dipende dal decorso del termine per impugnare, ma dal fatto che la sottoscrizione dell'accertamento con adesione ha sostituito le obbligazioni originariamente derivanti dall'avviso con quelle risultanti dall'accordo. L'avviso conserva efficacia solo come garanzia per l'Erario fino all'esecuzione dell'accordo, ma non può essere nuovamente contestato dal contribuente. L'accordo è immodificabile e il successivo inadempimento non ne determina automaticamente la caducazione.
Norme richiamate
Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, art. 3, comma 4
L'accertamento con adesione non è impugnabile.
La sottoscrizione dell'accordo impedisce al contribuente di impugnare sia l'accertamento con adesione sia, secondo l'interpretazione richiamata, l'atto impositivo oggetto dell'accordo.
Decreto legislativo 19 giugno 1997, art. 7
Atto di accertamento con adesione.
Disciplina il contenuto e la formazione dell'atto che formalizza l'accordo tra Amministrazione finanziaria e contribuente.
Decreto legislativo 19 giugno 1997, art. 8
Prevede gli adempimenti esecutivi successivi alla sottoscrizione, incluso il pagamento delle somme dovute, dai quali derivano le obbligazioni concrete del contribuente.
Decreto legislativo 19 giugno 1997, art. 9
Perfezionamento della definizione.
Il perfezionamento riguarda l'esecuzione degli adempimenti successivi all'accordo, in particolare il versamento di quanto dovuto, e non costituisce una fase che consenta di rimettere in discussione la volontà già manifestata con la firma.
Massime di principio
- La sottoscrizione di un accertamento con adesione costituisce una scelta negoziale vincolante: dopo la firma non è normalmente possibile impugnare l'avviso di accertamento oggetto dell'accordo.
- La distinzione tra conclusione dell'accordo e suo perfezionamento riguarda l'esecuzione degli obblighi di pagamento, non la possibilità di revocare o contestare l'accordo già sottoscritto.
- Il mancato pagamento delle somme concordate non annulla automaticamente l'adesione; può invece consentire all'Amministrazione di procedere alla riscossione coattiva secondo gli strumenti previsti dalla legge.
- Prima di sottoscrivere un accertamento con adesione è necessario verificare attentamente importi, termini e conseguenze, perché l'accordo è generalmente immodificabile e sostitutivo delle obbligazioni derivanti dall'originario avviso.
- In una situazione analoga, un ricorso presentato dopo la firma dell'adesione rischia di essere dichiarato inammissibile non per tardività, ma perché manca più radicalmente la possibilità giuridica di contestare l'accertamento definito.
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