Sentenza del 02/03/2017 n. 40 - Comm. Trib. Prov. Novara
Contraddittorio endoprocedimentale - Applicabilità - Esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicabilità dell'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale prima dell'adozione di un provvedimento fiscale lesivo. Il principio richiamato distingue tra tributi non armonizzati, per i quali non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio in assenza di una specifica previsione normativa, e tributi armonizzati, nei quali l'obbligo deriva direttamente dal diritto dell'Unione europea. Nei tributi armonizzati, tuttavia, il contribuente deve indicare concretamente le difese che avrebbe potuto svolgere e dimostrare che non si tratta di argomentazioni meramente pretestuose.
La decisione
Il testo non espone il dispositivo concreto della sentenza né indica le parti o l'esito del giudizio. Riporta esclusivamente il principio giurisprudenziale delle Sezioni Unite secondo cui l'omessa attivazione del contraddittorio non determina automaticamente l'invalidità dell'atto per i tributi non armonizzati, salvo specifica previsione normativa, mentre può determinarla per i tributi armonizzati se il contribuente dimostra l'effettiva rilevanza delle ragioni difensive che avrebbe fatto valere.
Norme richiamate
Sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 24823/2015
Differentemente dal diritto dell'Unione Europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all'amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo del contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto.
La sentenza esclude l'esistenza, nel diritto nazionale, di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale per tutti gli atti tributari. L'obbligo sussiste solo quando una norma lo prevede espressamente oppure quando trova applicazione il diritto dell'Unione europea in materia di tributi armonizzati.
Diritto dell'Unione europea in materia di tributi armonizzati
In tema di tributi "armonizzati", avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell'Unione, la violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'amministrazione comporta in ogni caso, anche il campo tributario, l'invalidità dell'atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere.
Per i tributi armonizzati l'assenza del contraddittorio può comportare l'invalidità dell'atto, ma il contribuente deve dimostrare in concreto quali argomentazioni avrebbe presentato e che tali argomentazioni non sono pretestuose.
Massime di principio
- Non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale per i tributi non armonizzati: occorre verificare se una specifica disposizione normativa lo imponga.
- Per i tributi armonizzati, l'Amministrazione deve rispettare il contraddittorio in applicazione del diritto dell'Unione europea.
- La mera omissione del contraddittorio non è sufficiente, da sola, a ottenere l'annullamento dell'atto nei tributi armonizzati: il contribuente deve indicare tempestivamente e concretamente le difese che avrebbe potuto svolgere.
- Le ragioni difensive devono essere pertinenti e non meramente pretestuose; non è sufficiente lamentare in astratto la violazione del contraddittorio.
- Per valutare una situazione analoga occorre identificare il tipo di tributo, verificare eventuali norme speciali che impongano il contraddittorio e, se applicabile il diritto dell'Unione, spiegare quale concreto risultato difensivo sarebbe potuto derivare dal confronto preventivo.
Testo integrale
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