Cassazione Civile, Ordinanza n. 31647/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dalla segnalazione, presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, di nominativi riferibili a rapporti bancari ritenuti insoluti. In appello era stata accertata l'inesistenza del credito insoluto posto a base della segnalazione quanto alla ricorrente, con ordine alla banca di revocare la segnalazione e compiere le attività necessarie per la cancellazione. La Corte d'appello aveva però compensato integralmente le spese di primo e secondo grado, ritenendo la soccombenza reciproca e l'esito complessivo della lite, e aveva respinto la domanda di restituzione delle spese legali pagate in esecuzione della sentenza di primo grado per difetto di prova del pagamento. Con il ricorso per cassazione la parte ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 132 n. 4, 91 e 92 c.p.c., lamentando che, a fronte dell'accoglimento parziale del gravame e dell'illegittimità della segnalazione, la banca soccombente avrebbe dovuto essere condannata alle spese; 2) violazione degli artt. 91, 92, 112 e 115 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe pronunciato sulla domanda di restituzione delle somme pagate a titolo di spese legali di primo grado e che avrebbe erroneamente valutato la documentazione prodotta, relativa alla compensazione di tali somme in altra procedura esecutiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il regolamento delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, può disporre la compensazione totale o parziale delle spese, mentre non è censurabile in cassazione la scelta di non porre le spese a carico della controparte vittoriosa. Ha ritenuto il secondo motivo in parte infondato e in parte inammissibile: non vi era omessa pronuncia sulla domanda di restituzione, poiché la Corte d'appello l'aveva esaminata ritenendola non provata; inoltre, la doglianza ex art. 115 c.p.c. mirava in realtà a contestare la valutazione del materiale probatorio, censura che non può essere veicolata come violazione dell'art. 115 c.p.c. ma, semmai, come vizio motivazionale nei limiti dell'art. 360 n. 5 c.p.c. Nei confronti della banca resistente la Corte ha posto le spese del giudizio di legittimità a carico della ricorrente, con attestazione anche dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
indica il vizio di violazione di legge dedotto con il ricorso, ma la Corte ne esclude la fondatezza nei limiti in cui mira a censurare la discrezionalità del giudice di merito sulle spese o la valutazione delle prove.
la censura di erronea valutazione del materiale istruttorio avrebbe dovuto essere eventualmente proposta come omesso esame di un fatto decisivo, nei limiti del nuovo vizio motivazionale.
la Corte richiama il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, salvo la disciplina dell'accoglimento parziale e delle ipotesi consentite dalla legge.
nel regime successivo alla l. n. 69 del 2009, in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa.
non vi è omessa pronuncia quando il giudice esamina la domanda e la rigetta per difetto di prova.
la violazione della norma non può essere dedotta per contestare la mera valutazione delle risultanze probatorie, ma solo se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte o disattende prove legali.
richiamato unitamente all'art. 115 c.p.c. per ribadire che la censura non può investire il prudente apprezzamento della prova da parte del giudice di merito.
art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, DPR 115/2002
richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel regime processuale successivo alla riforma del 2009, l'accoglimento solo parziale della domanda consente al giudice di compensare integralmente o parzialmente le spese tra le parti, senza che la parte comunque vittoriosa possa essere condannata a rifondere le spese della controparte, salvo i casi eccezionali previsti dalla legge.
- La scelta del giudice di merito di compensare le spese per soccombenza reciproca o per l'esito complessivo della controversia appartiene al suo potere discrezionale e non è sindacabile in cassazione se non per violazione del divieto di porre le spese a carico della parte vittoriosa.
- Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice esamina la domanda proposta e la respinge per difetto di prova; in tal caso la doglianza va eventualmente costruita come censura sulla motivazione o sulla valutazione della prova, nei limiti consentiti dal ricorso per cassazione.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata per contestare la mera attendibilità o persuasività delle prove valutate dal giudice di merito; essa è configurabile solo se il giudice utilizza prove non introdotte ritualmente, ignora prove legali o attribuisce valore di prova legale a elementi che non lo sono.
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