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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 30695/2023 del 03/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza di merito relativa a canoni pubblicitari/ICP e alla presunta illegittima determinazione/tariffazione (conclusioni: violazione della riserva di legge e del principio di irretroattività; violazioni/errata applicazione di norme tributarie e limiti massimi delle tariffe CIMP - art.62 D.Lgs.446/97; erronea cumulazione degli incrementi della componente non tributaria del canone; vari profili di "error in procedendo" per omessa pronuncia su censure di merito e "error in iudicando" per omessa valutazione di fatti documentali decisivi). Inoltre dedotte questioni processuali relative alla legittimazione ad impugnare (contestato che la ricorrente non fosse parte nel grado precedente e mancasse prova di subentro o trasformazione societaria).

La decisione

La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva della Clear Channel Italia S.p.A., accogliendo l'eccezione preliminare di Elpis S.R.L. in liquidazione (la ricorrente non ha dimostrato di essere la stessa parte che ha appellato in sede di merito né ha depositato documenti che provassero il subentro/trasformazione richiesti). Perciò il Collegio non ha esaminato i motivi di merito. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in favore di Elpis S.R.L. in liquidazione e del Comune di Napoli per €4.000,00 ciascuno; indicazione del versamento, da parte della ricorrente, di una somma ai sensi dell'art.13, co.1-quater, DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 23

    Invocata dalla ricorrente come principio della riserva di legge in materia tributaria (dedotta violazione), ma la Corte non è entrata nel merito delle censure sostanziali a causa dell'inammissibilità per carenza di legittimazione.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (art. 9, comma 7)

    Richiamato dalle parti e dalla sentenza di merito in relazione alla possibilità di cumulare aumenti della componente non tributaria del canone (locazione di luoghi pubblici); la CTR aveva ritenuto consentito il cumulo nel caso concreto (aumento del 20%). Corte di legittimità non si è pronunciata sul merito.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (art. 12)

    Richiamato quale riferimento alle tariffe originarie in lire; nella decisione di merito si è considerato che l'ordinanza sindacale n.223/2001 aveva solo convertito le tariffe in euro senza introdurre un nuovo regime.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1997, n. 446 (art. 52)

    Citando il rapporto con la riserva di legge tributaria (art.23 Cost.), la ricorrente denunciava violazioni normative, ma la Corte non ha esaminato il merito per inammissibilità processuale.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1997, n. 446 (art. 62, comma 2, lett. d) e f))

    La ricorrente sosteneva che il CIMP deve coprire anche la tassazione dell'occupazione del suolo e che per impianti su suolo privato il CIMP va ridotto di almeno un terzo; quest'eccezione è stata dedotta ma non valutata in punto di merito dalla Corte di legittimità.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (art. 3)

    Richiamata dalla ricorrente in relazione al principio di autonomia dell'obbligazione tributaria e alla non retroattività delle disposizioni tributarie; non trattata nel merito dalla Corte.

  • Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 145, comma 55)

    Ricordata quale novellatrice dell'art. 9 comma 7 del D.Lgs. n.507/1993; la questione di interpretazione è stata prospettata dalla ricorrente ma non esaminata.

  • D.L. 6 luglio 2012, n. 83 (art. 23) e Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (art. 1, comma 739)

    Richiamate nella doglianza sulla norma di interpretazione autentica e sulle conseguenti implicazioni interpretative; non valutate nel merito dalla Corte per inammissibilità.

  • Norme di Attuazione del PGI (1999), art. 3

    Utilizzate nella decisione di merito per giustificare la natura non tributaria della componente canone locazione dei luoghi pubblici e la sua applicazione secondo criteri regolamentari; la Corte di legittimità non ha riesaminato questo punto.

Massime di principio

  • In cassazione chi impugna deve avere legittimazione già posseduta nel precedente grado o deve provare il subentro (fusione/trasformazione/cessione) mediante documenti depositati insieme al ricorso; l'onere probatorio sul subentrante è stringente.
  • Se l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione è accolta, il giudice di legittimità non entra nel merito delle censure sostanziali; la forma/processo può determinare l'esito indipendentemente dal merito.
  • La mera conversione di tariffe da lire a euro può essere ritenuta prassi di adeguamento tecnico-contabile e non necessariamente l'introduzione di un nuovo regime tariffario, salvo diversa prova.
  • Bisogna distinguere la componente tributaria (CIMP/ICP) dalla componente non tributaria (canone locazione di spazi/aree); le differenze di denominazione o composizione non implicano automaticamente violazioni del tetto normativo del CIMP: occorre verificare la natura giuridica della componente e la legittimità del suo inserimento.
  • Le prétese di superamento dei limiti tariffari (es. art.62 D.Lgs.446/97) richiedono prova documentale precisa in grado di dimostrare il concreto superamento delle soglie normative; senza tale dimostrazione la doglianza non basta.
  • Sul piano processuale, i documenti che attestano vicende societarie rilevanti per la legittimazione devono essere espressamente indicati e depositati in cancelleria con l'atto d'impugnazione; la tardiva o insufficiente produzione può comportare l'inammissibilità del ricorso.

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