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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11016/2023 del 26/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento di importo contenuto, emessa per tasse automobilistiche relative a un'annualità indicata negli atti, che il contribuente assumeva già pagate prima della notifica. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso originario; in appello la CTR del Lazio aveva respinto il gravame principale sul punto delle spese di lite, ritenendo congrua la liquidazione effettuata dal giudice di primo grado in base al valore della lite e ai parametri del d.m. n. 55 del 2014, nonostante la parte vittoriosa avesse depositato nota spese di importo superiore. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 4 d.m. n. 55 del 2014 e delle tabelle allegate, dell'art. 75 disp. att. c.p.c., dell'art. 91 c.p.c., dell'art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che il giudice di appello aveva confermato una liquidazione inferiore a quella richiesta in nota spese senza motivare specificamente le ragioni dello scostamento, né consentire la verifica della conformità ai limiti legali e ai parametri medi applicabili ratione temporis.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui, quando la parte vittoriosa deposita nota specifica, il giudice non può liquidare globalmente compensi e diritti in misura inferiore a quella esposta senza dare adeguata motivazione delle voci eliminate o ridotte, così da consentire il controllo di legittimità sulla conformità della liquidazione agli atti e alle tariffe applicabili. Poiché la CTR si era limitata a richiamare in modo generale i parametri del d.m. n. 55 del 2014, senza spiegare il concreto discostamento dalla nota spese e senza verificare specificamente la riduzione operata in primo grado, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In presenza di una nota spese specifica depositata dalla parte vittoriosa, il giudice che liquidi le spese in misura inferiore rispetto alle voci esposte deve indicare in modo adeguato e puntuale le ragioni della riduzione o dell'eliminazione delle singole voci.
  • La mera indicazione di criteri generali o il semplice richiamo ai parametri tariffari non è sufficiente quando dalla decisione non sia possibile verificare il concreto percorso logico seguito per discostarsi dalla nota spese e per controllare la conformità della liquidazione ai limiti legali.
  • La motivazione sulla liquidazione delle spese deve essere tale da consentire il sindacato di legittimità sulla corrispondenza tra atti di causa, parametri applicabili e importi liquidati.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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