Sentenza n. 1370/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza semplificata del TAR Puglia, Sez. III, che aveva deciso il ricorso contro un provvedimento di diniego
Esito
Favorevole al resistente (ricorrenti in primo grado)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le amministrazioni hanno proposto appello per la riforma della sentenza semplificata del TAR Puglia. Nel giudizio di appello, la parte appellata ha dichiarato di avere rinunciato all’istanza cui si riferiva il provvedimento di diniego impugnato in primo grado. Secondo il Consiglio di Stato, tale rinuncia ha fatto venire meno l’interesse dell’Amministrazione alla decisione dell’appello, poiché la sentenza appellata non può più produrre effetti conformativi ai quali l’Amministrazione debba conformarsi.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l’appello per sopravvenuta carenza di interesse. La rinuncia dell’appellata all’istanza amministrativa oggetto del diniego ha eliminato l’utilità concreta di una pronuncia sull’appello e, in particolare, ogni possibile effetto conformativo della sentenza di primo grado nei confronti dell’Amministrazione. Le spese del giudizio di appello sono state compensate, in ragione della sussistenza di giuste ragioni; anche il TAR aveva compensato le spese del primo grado.
Norme richiamate
La sentenza è stata pronunciata in camera di consiglio, sentite le parti, secondo il rito decisorio semplificato previsto dalla disposizione.
Richiamato quale base processuale per la decisione.
Massime di principio
- La rinuncia del privato all’istanza amministrativa oggetto del provvedimento impugnato può determinare la sopravvenuta carenza di interesse dell’Amministrazione alla decisione dell’appello contro la sentenza che aveva definito il giudizio sul diniego, quando non residui alcun effetto conformativo al quale l’Amministrazione debba conformarsi.
- L’appello deve essere dichiarato improcedibile quando, per effetto di una sopravvenienza verificatasi nel corso del giudizio, venga meno l’utilità concreta e attuale della pronuncia richiesta dall’appellante.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando il giudice ravvisi giuste ragioni, anche tenendo conto della compensazione già disposta nel giudizio di primo grado.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 433/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 434/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 435/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 436/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 437/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 438/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →