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Sentenza

Sentenza del 17/05/2016 n. 2948 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ACCERTAMENTO - RESPONSABILITÀ SOLIDALE DELL'AMMINISTRATORE - Amministratore di fatto - Società a responsabilità limitata - Non rileva - Interesse ad agire - Non rileva.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'applicazione delle sanzioni fiscali a un amministratore di fatto di una società a responsabilità limitata. L'Amministrazione riteneva che l'art. 11 del D.Lgs. 472/1997 continuasse a consentire la responsabilità solidale dell'autore materiale della violazione insieme alla società, sostenendo che l'art. 7 del D.L. 269/2003 avesse abrogato soltanto la parte relativa alla responsabilità della società o degli enti. La questione era quindi stabilire se, dopo l'entrata in vigore del D.L. 269/2003, l'amministratore potesse essere chiamato personalmente a rispondere delle sanzioni, anche quale amministratore di fatto.

La decisione

La sentenza ha escluso la responsabilità personale e solidale dell'amministratore per le sanzioni riferibili al rapporto fiscale della società. L'art. 7, comma 1, del D.L. 269/2003 deve essere interpretato nel senso che le sanzioni sono poste in via esclusiva a carico della società o dell'ente dotato di personalità giuridica, con conseguente inapplicabilità delle precedenti regole dell'art. 11 del D.Lgs. 472/1997. La qualifica di amministratore di fatto e l'interesse ad agire non modificano tale conclusione.

Norme richiamate

  • Art. 7, comma 1, D.L. 269/2003

    Le sanzioni relative al rapporto fiscale sono a carico, in via esclusiva, della società o ente con personalità giuridica.

    La norma attribuisce esclusivamente alla società o all'ente con personalità giuridica la responsabilità per le sanzioni fiscali relative al rapporto tributario, escludendo la responsabilità solidale dell'autore materiale della violazione.

  • Art. 11, D.Lgs. 472/1997

    La disciplina, che prevedeva la responsabilità solidale dell'autore materiale della violazione con l'ente collettivo, non è applicabile ai rapporti rientranti nell'art. 7 del D.L. 269/2003, a partire dalla sua entrata in vigore.

Massime di principio

  • Per le sanzioni fiscali riferite a una società dotata di personalità giuridica, la responsabilità sanzionatoria ricade in via esclusiva sulla società, salvo specifiche e diverse ipotesi previste dalla legge.
  • Dopo l'entrata in vigore dell'art. 7 del D.L. 269/2003, l'amministratore, anche di fatto, non può essere chiamato automaticamente a rispondere in solido delle sanzioni fiscali societarie in base al precedente art. 11 del D.Lgs. 472/1997.
  • La distinzione tra amministratore di diritto e amministratore di fatto non è decisiva quando la pretesa si fonda soltanto sulla responsabilità solidale per le sanzioni relative al rapporto fiscale della società.
  • L'Amministrazione non può interpretare l'art. 7 del D.L. 269/2003 come se avesse eliminato soltanto la responsabilità della società, mantenendo quella dell'autore materiale: la norma opera nel senso dell'esclusiva imputazione alla persona giuridica.
  • La conclusione riguarda la responsabilità per sanzioni tributarie e non esclude, in presenza dei relativi presupposti, possibili responsabilità personali derivanti da condotte autonome, illecite o fraudolente dell'amministratore.

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