Sentenza del 17/05/2016 n. 2948 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - RESPONSABILITÀ SOLIDALE DELL'AMMINISTRATORE - Amministratore di fatto - Società a responsabilità limitata - Non rileva - Interesse ad agire - Non rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'applicazione delle sanzioni fiscali a un amministratore di fatto di una società a responsabilità limitata. L'Amministrazione riteneva che l'art. 11 del D.Lgs. 472/1997 continuasse a consentire la responsabilità solidale dell'autore materiale della violazione insieme alla società, sostenendo che l'art. 7 del D.L. 269/2003 avesse abrogato soltanto la parte relativa alla responsabilità della società o degli enti. La questione era quindi stabilire se, dopo l'entrata in vigore del D.L. 269/2003, l'amministratore potesse essere chiamato personalmente a rispondere delle sanzioni, anche quale amministratore di fatto.
La decisione
La sentenza ha escluso la responsabilità personale e solidale dell'amministratore per le sanzioni riferibili al rapporto fiscale della società. L'art. 7, comma 1, del D.L. 269/2003 deve essere interpretato nel senso che le sanzioni sono poste in via esclusiva a carico della società o dell'ente dotato di personalità giuridica, con conseguente inapplicabilità delle precedenti regole dell'art. 11 del D.Lgs. 472/1997. La qualifica di amministratore di fatto e l'interesse ad agire non modificano tale conclusione.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, D.L. 269/2003
Le sanzioni relative al rapporto fiscale sono a carico, in via esclusiva, della società o ente con personalità giuridica.
La norma attribuisce esclusivamente alla società o all'ente con personalità giuridica la responsabilità per le sanzioni fiscali relative al rapporto tributario, escludendo la responsabilità solidale dell'autore materiale della violazione.
La disciplina, che prevedeva la responsabilità solidale dell'autore materiale della violazione con l'ente collettivo, non è applicabile ai rapporti rientranti nell'art. 7 del D.L. 269/2003, a partire dalla sua entrata in vigore.
Massime di principio
- Per le sanzioni fiscali riferite a una società dotata di personalità giuridica, la responsabilità sanzionatoria ricade in via esclusiva sulla società, salvo specifiche e diverse ipotesi previste dalla legge.
- Dopo l'entrata in vigore dell'art. 7 del D.L. 269/2003, l'amministratore, anche di fatto, non può essere chiamato automaticamente a rispondere in solido delle sanzioni fiscali societarie in base al precedente art. 11 del D.Lgs. 472/1997.
- La distinzione tra amministratore di diritto e amministratore di fatto non è decisiva quando la pretesa si fonda soltanto sulla responsabilità solidale per le sanzioni relative al rapporto fiscale della società.
- L'Amministrazione non può interpretare l'art. 7 del D.L. 269/2003 come se avesse eliminato soltanto la responsabilità della società, mantenendo quella dell'autore materiale: la norma opera nel senso dell'esclusiva imputazione alla persona giuridica.
- La conclusione riguarda la responsabilità per sanzioni tributarie e non esclude, in presenza dei relativi presupposti, possibili responsabilità personali derivanti da condotte autonome, illecite o fraudolente dell'amministratore.
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