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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15067/2026 del 19/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

La controversia nasce da un contratto preliminare con cui il proprietario di un fondo rustico prometteva di venderlo a un terzo. Successivamente una confinante, coltivatrice diretta, esercitava il diritto di prelazione agraria. Il giudice di primo grado accoglieva la domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare, trasferendo il bene al promissario acquirente e condannandolo al pagamento del prezzo. In appello, il promissario acquirente sosteneva che, una volta esercitata la prelazione, il venditore avrebbe dovuto rivolgersi alla prelazionante per ottenere il pagamento del prezzo; la Corte d'appello riteneva invece che la prelazionante fosse subentrata nel preliminare e che, in caso di mancato pagamento, il proprietario avrebbe dovuto agire contro di lei ex art. 2932 c.c. L'erede del promittente venditore ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 8, commi 6 e 8, l. 590/1965, censurando l'interpretazione degli effetti del mancato versamento del prezzo da parte del retraente entro il termine legale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha affermato che, in tema di prelazione agraria, l'esercizio della prelazione non basta da solo a determinare il definitivo subentro nel preliminare: occorre anche il pagamento del prezzo nel termine legale, oppure il deposito liberatorio. Il mancato pagamento non comporta una "reviviscenza" del preliminare originario tra le parti iniziali, ma impedisce che si produca l'effetto traslativo in favore del prelazionante. Ne consegue che la sentenza d'appello, che aveva ritenuto il subentro automatico della prelazionante e la necessità di agire ex art. 2932 c.c. contro di lei, è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione per nuovo esame e per le spese.

Norme richiamate

  • art. 8 l. 26 maggio 1965, n. 590

    Il diritto di prelazione agraria, una volta esercitato, richiede il pagamento del prezzo entro il termine legale; se il pagamento è differito, il trasferimento della proprietà è sottoposto a condizione sospensiva del pagamento stesso. Il mancato pagamento entro il termine impedisce il subentro efficace del prelazionante nel preliminare.

  • art. 2932 c.c.

    La Corte d'appello aveva ritenuto che, in caso di mancato pagamento del prezzo da parte del prelazionante, il proprietario dovesse agire per l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto nei confronti di quest'ultimo; la Cassazione ha censurato tale impostazione come conseguenza di una falsa applicazione dell'art. 8 l. 590/1965.

  • art. 1210 c.c.

    È richiamato per affermare che, nell'ipotesi di rifiuto dell'accettazione del prezzo da parte del creditore, l'adempimento può essere sostituito dal deposito liberatorio della somma nelle forme previste dalla norma.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione del ricorso in adunanza camerale.

Massime di principio

  • In materia di prelazione agraria, l'esercizio del diritto di prelazione non determina di per sé il perfezionamento dell'acquisto se il prelazionante non versa il prezzo nel termine legale o non effettua il deposito liberatorio previsto dall'ordinamento.
  • La condizione legale di efficacia collegata al pagamento del prezzo non può essere elusa mediante la sola dichiarazione di esercizio della prelazione: il subentro nel rapporto presuppone anche l'adempimento tempestivo dell'obbligazione di pagamento.
  • Il mancato pagamento del prezzo non comporta la riespansione automatica del precedente preliminare tra proprietario e terzo come se la prelazione non fosse stata esercitata; occorre distinguere tra esercizio della prelazione ed effettivo perfezionamento dell'acquisto.
  • L'interpretazione della disciplina della prelazione agraria deve assicurare un equilibrio tra la tutela del prelazionante, che dispone di un termine legale per pagare, e quella del promissario acquirente originario, i cui diritti non possono essere compressi oltre quanto previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MateriePrelazione agrariaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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