Cassazione Civile, Sentenza n. 4894/2025 del 25/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Passalacqua, proprietario di un fondo a Zoagli, convenne in giudizio gli originari confinanti per ampliamenti e sopraelevazioni realizzate in violazione delle distanze legali previste dal PRG (6 m). Dopo vari gradi di giudizio e una transazione con gli originari convenuti, con sentenza del Tribunale n.584/2003 fu accertata la violazione delle distanze; gli attuali convenuti (De Marchi e Contenti), subentrati poi come aventi causa, furono poi citati per ottenere demolizione delle opere e risarcimento. In appello e nei successivi gradi la questione rilevante è stata se, alla luce del giudicato e della transazione, i convenuti dovessero essere condannati alla riduzione in pristino (demolizione) o se fosse applicabile l'art.2058 comma 2 c.c. per limitarsi a un risarcimento per equivalente; posta anche la questione interpretativa della portata della transazione del 30.9.2002 e l'eventuale efficacia del giudicato verso gli aventi causa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso: ha ritenuto che l'art.2058 comma 2 cod. civ., che consente il risarcimento in luogo della reintegrazione se la reintegrazione è eccessivamente onerosa, non trova applicazione quando l'azione è diretta alla tutela di un diritto reale per il quale la rimozione del fatto lesivo è richiesta (ossia la riduzione in pristino per violazione delle distanze). Ha invece rigettato il primo motivo e dichiarato inammissibile o assorbito in parte il terzo. Conseguentemente la Cassazione ha cassato la parte dell'impugnata decisione che aveva ritenuto applicabile l'art.2058 e ha rinviato alla Corte d'Appello per nuovo esame conforme ai principi indicati (valutare la reintegrazione in forma specifica e, se del caso, motivare adeguatamente l'eventuale impossibilità o eccessiva onerosità), demandando al giudice di merito la nuova liquidazione dei danni e le eventuali determinazioni esecutive coerenti con il diritto reale accertato. La Corte ha inoltre confermato che la transazione del 30.9.2002 e il giudicato conseguente producono effetti limitati e che questioni tecniche (misura del danno, incidenza sul valore commerciale e d'uso) devono essere istruite e motivate dal giudice di merito.
Norme richiamate
Non trova applicazione alle azioni dirette a far valere un diritto reale la cui tutela esige la rimozione del fatto lesivo; il giudice non può limitarsi al solo risarcimento per equivalente se è esercitata una domanda volta alla reintegrazione in forma specifica del diritto reale, salvo che la reintegrazione risulti davvero impossibile o eccessivamente onerosa e ciò sia adeguatamente motivato.
Richiamato nei motivi concernenti le conseguenze delle violazioni delle distanze tra costruzioni; il rilievo principale è che le norme sulle distanze hanno carattere assoluto e la loro violazione impone la tutela concreta del diritto del confinante.
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è stato violato: la decisione di merito ha valutato correttamente la domanda principale e la transazione prodotta, e l'interpretazione della transazione è plausibile e non manifestamente erronea.
Richiamato in relazione all'efficacia del giudicato verso gli aventi causa: la sentenza di accertamento del Tribunale ha efficacia anche verso gli aventi causa intervenuti, ma solo nella misura in cui accerta fatti e diritti; rimangono invece questioni di esecuzione e quantificazione dei rimedi da decidere in sede successiva.
Richiamati nell'ambito dell'interpretazione della transazione: la Corte ha ritenuto plausibile l'interpretazione data dal giudice di merito alla volontà delle parti contenuta nella transazione, e non ha sostituito una possibile interpretazione con un'altra ugualmente plausibile.
Invocato nella discussione sul giudicato e sui suoi effetti; la Corte ha ritenuto che non sussistesse un effetto di giudicato estensivo che impedisse la valutazione delle modalità di tutela (demolizione vs risarcimento) nel processo successivo.
Richiamato nell'ambito delle doglianze sulla motivazione: la Corte ha valutato che non vi fosse omessa considerazione decisiva dei fatti già accertati, ma che alcune questioni tecniche dovessero essere rimodulate dal giudice di merito in ottica esecutiva e di liquidazione.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha accolto il motivo fondato ex art.360 (violazione di legge su art.2058) e rigettato o dichiarato inammissibili altri motivi
art. 2043, 2056, 1223 cod. civ.
Richiamati nel terzo motivo relativo alla quantificazione dei danni e alla responsabilità extracontrattuale; la Corte ha ritenuto che la valutazione della prova e della quantificazione spetti al giudice di merito e che non fossero emerse violazioni di diritto tali da fondare la cassazione.
Massime di principio
- Se è accertata la violazione di norme sulle distanze (diritto reale del confinante), la reintegrazione in forma specifica (riduzione in pristino/demolizione) costituisce il rimedio principale: l'art.2058 comma 2 c.c. non può essere automaticamente applicata per sostituire la reintegrazione con il solo risarcimento, salvo che la reintegrazione risulti effettivamente impossibile o eccessivamente onerosa e ciò sia provato e motivato.
- Una transazione o la dichiarata cessazione della materia del contendere non estinguono automaticamente il diritto sostanziale accertato in precedenza; il giudicato che deriva da una transazione può avere effetti limitati e non impedisce sempre che il titolare del diritto richieda l'attuazione concreta del rimedio subordinato (la demolizione) nei confronti degli aventi causa, fermo restando l'esame delle volontà negoziali e dei limiti del giudicato.
- L'interpretazione dei contratti o delle transazioni da parte del giudice di merito è valutata con una soglia di plausibilità: la Cassazione non sostituisce un'interpretazione plausibile con un'altra altrettanto plausibile, intervenendo solo se l'interpretazione è manifestamente errata.
- In materia di violazioni edilizie e di distanze tra fondi il giudice di merito deve disporre e motivare accertamenti tecnici (CTU) adeguati: la quantificazione del danno patrimoniale (valore commerciale e d'uso) e la valutazione sulla incidenza degli illeciti sul bene richiedono elementi tecnici che sono rimessi al perito e al vaglio motivato del giudice.
- Il danno non patrimoniale (danno morale) richiede prova che la lesione abbia riguardato diritti inviolabili della persona o altre circostanze che giustifichino tale ristoro; la mera violazione di norme di vicinato non determina automaticamente danno morale risarcibile.
- Gli effetti del giudicato e della transazione sugli aventi causa devono essere valutati concretamente: il successore nel titolo può essere vincolato dall'accertamento di fatto già intervenuto, ma le modalità di tutela e la concreta esecuzione (demolizione, risarcimento, modalità esecutive) restano oggetto di valutazione di merito e motivazione.
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