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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4894/2025 del 25/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Passalacqua, proprietario di un fondo a Zoagli, convenne in giudizio gli originari confinanti per ampliamenti e sopraelevazioni realizzate in violazione delle distanze legali previste dal PRG (6 m). Dopo vari gradi di giudizio e una transazione con gli originari convenuti, con sentenza del Tribunale n.584/2003 fu accertata la violazione delle distanze; gli attuali convenuti (De Marchi e Contenti), subentrati poi come aventi causa, furono poi citati per ottenere demolizione delle opere e risarcimento. In appello e nei successivi gradi la questione rilevante è stata se, alla luce del giudicato e della transazione, i convenuti dovessero essere condannati alla riduzione in pristino (demolizione) o se fosse applicabile l'art.2058 comma 2 c.c. per limitarsi a un risarcimento per equivalente; posta anche la questione interpretativa della portata della transazione del 30.9.2002 e l'eventuale efficacia del giudicato verso gli aventi causa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso: ha ritenuto che l'art.2058 comma 2 cod. civ., che consente il risarcimento in luogo della reintegrazione se la reintegrazione è eccessivamente onerosa, non trova applicazione quando l'azione è diretta alla tutela di un diritto reale per il quale la rimozione del fatto lesivo è richiesta (ossia la riduzione in pristino per violazione delle distanze). Ha invece rigettato il primo motivo e dichiarato inammissibile o assorbito in parte il terzo. Conseguentemente la Cassazione ha cassato la parte dell'impugnata decisione che aveva ritenuto applicabile l'art.2058 e ha rinviato alla Corte d'Appello per nuovo esame conforme ai principi indicati (valutare la reintegrazione in forma specifica e, se del caso, motivare adeguatamente l'eventuale impossibilità o eccessiva onerosità), demandando al giudice di merito la nuova liquidazione dei danni e le eventuali determinazioni esecutive coerenti con il diritto reale accertato. La Corte ha inoltre confermato che la transazione del 30.9.2002 e il giudicato conseguente producono effetti limitati e che questioni tecniche (misura del danno, incidenza sul valore commerciale e d'uso) devono essere istruite e motivate dal giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 2058 comma 2 cod. civ.

    Non trova applicazione alle azioni dirette a far valere un diritto reale la cui tutela esige la rimozione del fatto lesivo; il giudice non può limitarsi al solo risarcimento per equivalente se è esercitata una domanda volta alla reintegrazione in forma specifica del diritto reale, salvo che la reintegrazione risulti davvero impossibile o eccessivamente onerosa e ciò sia adeguatamente motivato.

  • art. 872 cod. civ.

    Richiamato nei motivi concernenti le conseguenze delle violazioni delle distanze tra costruzioni; il rilievo principale è che le norme sulle distanze hanno carattere assoluto e la loro violazione impone la tutela concreta del diritto del confinante.

  • art. 112 c.p.c.

    Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è stato violato: la decisione di merito ha valutato correttamente la domanda principale e la transazione prodotta, e l'interpretazione della transazione è plausibile e non manifestamente erronea.

  • art. 111 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'efficacia del giudicato verso gli aventi causa: la sentenza di accertamento del Tribunale ha efficacia anche verso gli aventi causa intervenuti, ma solo nella misura in cui accerta fatti e diritti; rimangono invece questioni di esecuzione e quantificazione dei rimedi da decidere in sede successiva.

  • art. 1361 e 1362 cod. civ.

    Richiamati nell'ambito dell'interpretazione della transazione: la Corte ha ritenuto plausibile l'interpretazione data dal giudice di merito alla volontà delle parti contenuta nella transazione, e non ha sostituito una possibile interpretazione con un'altra ugualmente plausibile.

  • art. 2909 cod. civ.

    Invocato nella discussione sul giudicato e sui suoi effetti; la Corte ha ritenuto che non sussistesse un effetto di giudicato estensivo che impedisse la valutazione delle modalità di tutela (demolizione vs risarcimento) nel processo successivo.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato nell'ambito delle doglianze sulla motivazione: la Corte ha valutato che non vi fosse omessa considerazione decisiva dei fatti già accertati, ma che alcune questioni tecniche dovessero essere rimodulate dal giudice di merito in ottica esecutiva e di liquidazione.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha accolto il motivo fondato ex art.360 (violazione di legge su art.2058) e rigettato o dichiarato inammissibili altri motivi

  • art. 2043, 2056, 1223 cod. civ.

    Richiamati nel terzo motivo relativo alla quantificazione dei danni e alla responsabilità extracontrattuale; la Corte ha ritenuto che la valutazione della prova e della quantificazione spetti al giudice di merito e che non fossero emerse violazioni di diritto tali da fondare la cassazione.

Massime di principio

  • Se è accertata la violazione di norme sulle distanze (diritto reale del confinante), la reintegrazione in forma specifica (riduzione in pristino/demolizione) costituisce il rimedio principale: l'art.2058 comma 2 c.c. non può essere automaticamente applicata per sostituire la reintegrazione con il solo risarcimento, salvo che la reintegrazione risulti effettivamente impossibile o eccessivamente onerosa e ciò sia provato e motivato.
  • Una transazione o la dichiarata cessazione della materia del contendere non estinguono automaticamente il diritto sostanziale accertato in precedenza; il giudicato che deriva da una transazione può avere effetti limitati e non impedisce sempre che il titolare del diritto richieda l'attuazione concreta del rimedio subordinato (la demolizione) nei confronti degli aventi causa, fermo restando l'esame delle volontà negoziali e dei limiti del giudicato.
  • L'interpretazione dei contratti o delle transazioni da parte del giudice di merito è valutata con una soglia di plausibilità: la Cassazione non sostituisce un'interpretazione plausibile con un'altra altrettanto plausibile, intervenendo solo se l'interpretazione è manifestamente errata.
  • In materia di violazioni edilizie e di distanze tra fondi il giudice di merito deve disporre e motivare accertamenti tecnici (CTU) adeguati: la quantificazione del danno patrimoniale (valore commerciale e d'uso) e la valutazione sulla incidenza degli illeciti sul bene richiedono elementi tecnici che sono rimessi al perito e al vaglio motivato del giudice.
  • Il danno non patrimoniale (danno morale) richiede prova che la lesione abbia riguardato diritti inviolabili della persona o altre circostanze che giustifichino tale ristoro; la mera violazione di norme di vicinato non determina automaticamente danno morale risarcibile.
  • Gli effetti del giudicato e della transazione sugli aventi causa devono essere valutati concretamente: il successore nel titolo può essere vincolato dall'accertamento di fatto già intervenuto, ma le modalità di tutela e la concreta esecuzione (demolizione, risarcimento, modalità esecutive) restano oggetto di valutazione di merito e motivazione.

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