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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25548/2022 del 04/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per il reato di ricettazione di un semirimorchio. Denuncia: 1) nullità/irregolarità della notifica del decreto di citazione in appello al difensore ai sensi dell'art.161, comma 4, c.p.p., senza accertamenti sull'irreperibilità dell'imputato e senza il relativo decreto; 2) vizio per l'assunzione e valutazione della testimonianza di Leone Di Lione senza avviso sulla facoltà di non rispondere trattandosi del primo intestatario del semirimorchio (art.191 c.p.p.); 3) vizio di motivazione e contestazione della prova documentale circa l'acquisto del semirimorchio (si sostiene che l'acquirente fosse la società Global International Import Export s.r.l. e non il ricorrente), mancata valutazione del suo interrogatorio e mancata consulenza richiesta ai sensi dell'art.360 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni: il primo motivo è inammissibile essendo una nullità di regime intermedio che andava eccepita nel grado di merito; il secondo motivo è generico rispetto alla deduzione che la sentenza d'appello aveva già considerato; il terzo motivo verte su questioni di fatto non riassoggettabili al sindacato di legittimità, avendo la Corte d'appello dato risposta ancorata a elementi probatori (partecipazione del ricorrente nella società acquirente, disponibilità diretta del mezzo, abrasione e riverniciatura del numero di telaio, prezzo irrisorio, mancata trascrizione del trasferimento). Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 157 cod. proc. pen.

    richiamata tra le norme processuali invocate dal ricorrente in tema di nullità/irregolarità procedurali; la Corte non ha accolto l'eccezione formulata in cassazione per inammissibilità

  • art. 159 cod. proc. pen.

    evocata nel contesto delle contestate violazioni di norme sulla notifica; non ha modificato l'esito per esigenze di tempestività dell'eccezione

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    norma sulla notifica al difensore e sulle modalità di citazione in appello; il vizio relativo è stato ritenuto una nullità di regime intermedio che andava eccepita anteriormente, quindi inammissibile in cassazione

  • art. 162, 163, 171, 174, 178 lett. c), 179, 191, 601 cod. proc. pen.

    richiamate in via cumulativa dal ricorrente per impugnare profili procedurali e l'assunzione di mezzi di prova; la Corte ha ritenuto generiche o tardive le relative deduzioni e ha confermato il limite di sindacato in cassazione su tali censure

  • art. 191 cod. proc. pen.

    norma relativa all'avviso di potersi avvalere della facoltà di non rispondere; il ricorso sosteneva omissione di tale avviso al teste primo intestatario, ma la Corte ha ritenuto la deduzione generica rispetto alla valutazione di merito

  • art. 360 cod. proc. pen.

    norma che disciplina i mezzi di impugnazione per vizi di motivazione e richieste di consulenza: il ricorrente invocava la necessità di una consulenza tecnica, ma la Corte ha considerato la questione una valutazione di fatto non riassoggettabile a sindacato di legittimità

  • art. 23, commi 8 e 9, D.L. 28 ottobre 2020, n.137, conv. in legge 18 dicembre 2020, n.176

    richiamata come regime procedurale applicabile al procedimento; menzionata nella sentenza ma non determinante ai fini dell'accoglimento del ricorso

Massime di principio

  • Le nullità o irregolarità di "regime intermedio" (es. notifiche e simili) devono essere eccepite nel corso del processo nel grado di merito: sollevatele tempestivamente o si rischia l'inammissibilità in cassazione.
  • Cassazione non è sede di riesame del merito: le apprezzamenti probatori e le valutazioni sui fatti compiute dalla Corte d'appello sono resistenti al sindacato di legittimità salvo vizi di motivazione illogica, contraddittoria o inosservanza di legge formale.
  • Le censure generiche relative alla mancata valutazione di singole deposizioni o prove sono frequentemente ritenute inammissibili o generiche in cassazione: bisogna indicare con precisione il vizio logico-giuridico e la sua incidenza sulla decisione.
  • Quando si contesta l'uso della testimonianza di un soggetto che potrebbe autoincolparsi (es. primo intestatario del bene), è necessario mostrare concretamente come la mancanza dell'avviso abbia pregiudicato il diritto di difesa o la valutazione probatoria.
  • Elementi quali abrasione e revamping del numero di telaio, prezzo anomalo e mancata trascrizione del trasferimento sono indizi che, se valorizzati dal giudice di merito, possono legittimare la condanna per ricettazione; per contrastarli efficacemente occorre produrre prove documentali precise e chiedere tempestivamente consulenze tecniche.

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