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Sentenza

Sentenza del 24/04/2025 n. 235 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Padova

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato un’intimazione di pagamento relativa a IRAP, IRPEF e IVA per l’anno 2004, chiedendone l’annullamento per omessa notifica della cartella di pagamento richiamata, prescrizione della pretesa tributaria e vizio di motivazione. L’Agenzia ha eccepito l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso, sostenendo che la cartella e gli atti interruttivi successivi erano stati regolarmente notificati e producendo la relativa documentazione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso esaminando, in applicazione del principio della ragione più liquida, anzitutto la contestazione sull’omessa notifica. Non ha potuto utilizzare i documenti cartacei prodotti dall’Agenzia per provare la notifica della cartella e degli atti successivi, perché privi dell’attestazione di conformità richiesta dall’art. 25-bis del D.Lgs. 546/1992 per il deposito nel fascicolo telematico. Di conseguenza, le prove della notifica sono risultate inutilizzabili e la difesa dell’Ufficio non ha contrastato il vizio dedotto; le ulteriori censure, compresa la prescrizione, sono rimaste assorbite. L’Agenzia è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.200, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione a favore del difensore del ricorrente.

Norme richiamate

  • Art. 25-bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    L'art. 25-bis del D.L.gs n. 546 del 1992, prevede, infatti, che "il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all'originale".

    Nel processo tributario telematico, i documenti originariamente cartacei non possono essere utilizzati se la copia informatica depositata non è corredata dall’attestazione di conformità all’originale. La regola si applica anche quando i documenti sono prodotti per dimostrare la notifica di atti tributari; l’assenza dell’attestazione comporta la loro inutilizzabilità.

Massime di principio

  • Quando una parte produce nel processo tributario telematico documenti cartacei convertiti in copie informatiche, deve attestare la conformità delle copie all’originale secondo l’art. 25-bis del D.Lgs. 546/1992. In mancanza, il giudice non può tenerne conto.
  • L’attestazione può essere apposta su ciascun documento oppure unitariamente, purché le singole copie siano richiamate in modo preciso e specifico.
  • Se l’Amministrazione non può avvalersi dei documenti prodotti per provare la notifica degli atti, resta priva di supporto probatorio la sua contestazione dell’omessa notifica dedotta dal contribuente.
  • Il principio della ragione più liquida consente al giudice di decidere preliminarmente la censura che, se fondata, è sufficiente a definire la controversia, lasciando assorbite le ulteriori questioni.

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