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Sentenza

Sentenza del 24/04/2025 n. 10873 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento emesso nei confronti della società per IVA e IRAP, con disconoscimento di alcuni costi, e i conseguenti accertamenti IRPEF sui redditi di partecipazione dei soci. Dopo il rigetto parziale dei ricorsi da parte della Commissione tributaria provinciale di Benevento e il rigetto degli appelli da parte della Commissione tributaria regionale della Campania, i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: il primo denunciava la nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente; il secondo contestava, tra l’altro, il disconoscimento dei costi e denunciava violazioni di norme tributarie e processuali, oltre all’omesso esame di fatti decisivi; il terzo denunciava ulteriori violazioni relative alla verifica fiscale, alla fatturazione, all’onere e alla valutazione della prova e al trattamento dei costi, oltre all’omesso esame di fatti decisivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: la CTR si era limitata a una generica adesione alla decisione di primo grado e a riportare l’elenco delle fatture e le ragioni dell’Ufficio, senza illustrare le censure d’appello né esporre le ragioni autonome per respingerle. Ha quindi dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo, senza esaminarne il merito. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame e per decidere sulle spese del giudizio di legittimità. La Cassazione non ha deciso definitivamente sulla legittimità degli accertamenti o sul disconoscimento dei costi.

Norme richiamate

  • Art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.; art. 36, secondo comma, n. 4, e art. 61 del D.Lgs. n. 546/1992; art. 118 disp. att. c.p.c.

    In tema di contenzioso tributario, la sentenza di appello è nulla per difetto di motivazione, ai sensi degli artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., se è completamente priva dell'illustrazione delle censure sollevate dall'appellante rispetto alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la Commissione a disattenderle, limitandosi a richiamare per relationem la sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, così da impedire l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento della decisione.

    La motivazione d’appello non è adeguata quando si limita ad aderire alla pronuncia di primo grado senza esporre le censure formulate e le ragioni per cui vengono respinte. In tale ipotesi la decisione è nulla, perché non consente di identificare il percorso logico seguito né di controllare il fondamento del decisum.

  • Art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata.

    Il vizio denunciabile in cassazione ricorre per anomalie motivazionali radicali, tra cui la motivazione apparente; non basta invece una semplice insufficienza argomentativa. Il difetto deve risultare direttamente dal testo della sentenza.

Massime di principio

  • In appello, il giudice può richiamare la motivazione di primo grado, ma non può limitarsi a un’adesione generica: deve rendere comprensibili le contestazioni sottoposte al suo esame e le ragioni per cui le respinge.
  • La motivazione è apparente quando, pur essendo materialmente presente, non consente di ricostruire l’iter logico della decisione né di controllarne la correttezza; l’elenco delle prove o delle contestazioni di una parte non sostituisce una valutazione giudiziale motivata.
  • In cassazione, il semplice difetto di sufficienza della motivazione non equivale a nullità: occorre un’anomalia radicale e immediatamente riconoscibile dal testo della pronuncia.
  • Quando la cassazione accoglie un vizio processuale di motivazione e dichiara assorbiti gli altri motivi, non decide il merito delle contestazioni tributarie: la controversia torna al giudice di rinvio per un nuovo esame.

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