Sentenza del 24/04/2025 n. 265 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
B. N. impugnava gli avvisi di accertamento ADM nn. M16160007632U e M16170007633U, relativi all’imposta unica sulle scommesse per il 2016 e 2017, per complessivi € 149.727,66, oltre interessi e sanzioni (€ 69.679,83 per il 2016 ed € 80.048,33 per il 2017). Sosteneva che la società estera S. Malta Ltd e i suoi centri di trasmissione dati fossero stati illegittimamente esclusi dal sistema concessorio e che l’attività, ritenuta lecita da precedenti decisioni, non potesse essere assoggettata al regime previsto per gli operatori non regolarizzati. Contestava, in particolare, l’applicazione dell’imponibile forfettario pari al triplo della media provinciale delle giocate, invocando per il 2016-2017 il metodo introdotto dalla legge n. 208/2015, basato sulla differenza fra somme giocate e vincite. Deduceva inoltre l’assenza dei presupposti soggettivi e territoriali, la violazione del diritto UE e costituzionale (inclusa la libertà di prestazione dei servizi ex art. 56 TFUE e l’art. 401 della direttiva 2006/112/CE), vizi motivazionali degli avvisi e l’incertezza obiettiva quale causa di non applicazione delle sanzioni. In appello, con deposito del 21 febbraio 2025, dichiarava la disponibilità a definire la posizione pagando € 9.959,89 per il 2016 secondo il comma 945 della legge n. 208/2015 e riferiva che la maggiore imposta relativa al 2017, calcolata nello stesso modo, era già stata versata.
La decisione
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha respinto l’appello, confermando la decisione di primo grado che aveva ritenuto dovuta l’imposta e infondate le questioni UE e costituzionali. Ha escluso la rimessione alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia UE: la distinzione fra operatori regolarizzati e non regolarizzati è giustificata dalle diverse condizioni giuridiche e dalla necessità di controllo, tutela dell’ordine pubblico, dei minori e della lealtà fiscale. Ha ritenuto applicabile agli operatori non collegati al totalizzatore nazionale, per gli anni dal 2016, il regime dell’art. 1, comma 644, lett. g), legge n. 190/2014, e non il metodo analitico del comma 945 della legge n. 208/2015 previsto per la raccolta controllabile tramite il sistema nazionale. Di conseguenza, è legittima la determinazione induttiva dell’imponibile secondo il triplo della media provinciale delle giocate dell’anno precedente. Ha respinto anche la richiesta di escludere le sanzioni: ha qualificato la violazione come evasione con sottrazione d’imponibile e ha rilevato che la sanzione era stata applicata al minimo edittale del 120% dell’imposta evasa, escludendo l’incertezza obiettiva invocata. L’appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in € 7.700,00 per compensi, oltre rimborso spese. Il dispositivo non dispone rinvio né pronuncia separatamente sulla somma offerta per la definizione.
Norme richiamate
D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504
in tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, è soggetto passivo anche il titolare della ricevitoria operante per conto di bookmakers esteri privi di concessione poiché, pur non partecipando direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque attività gestoria che costituisce il presupposto impositivo
L’imposta può gravare anche sul titolare del punto di raccolta che opera per conto di un bookmaker estero senza concessione, perché la gestione della raccolta e la trasmissione delle scommesse costituiscono attività rilevante ai fini del tributo.
Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 945
A decorrere dal 1/1/2016, alle scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23/12/98 n. 504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nella misura del 18%, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 22%, se la raccolta avviene a distanza.
Il metodo basato sulla differenza fra giocate e vincite si applica agli operatori la cui raccolta è inserita nel sistema controllabile previsto dalla disciplina; secondo la sentenza non sostituisce il regime forfettario applicabile agli operatori non regolarizzati e non collegati al totalizzatore nazionale.
Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 643 e 644, lettera g)
coloro, come l'appellante, che continuano a svolgere attività per un volume sensibilmente maggiore a quanto avviene nel circuito del totalizzatore nazionale, devono corrispondere l'imposta in una misura stabilita per legge (triplo della media provinciale dell'anno precedente), con valore di presunzione legale del volume di scommesse trattate
La mancata regolarizzazione e il mancato collegamento al totalizzatore nazionale comportano l’applicazione del regime forfettario e della relativa presunzione legale sulla base imponibile; la diversa disciplina rispetto agli operatori regolarizzati è giustificata dalla diversa controllabilità dell’attività.
Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 926
la legge di stabilità 2016, 28.12.2015 N. 208, art. 1 comma 926 ha riaperto i termini di cui all'art. 1 comma 643 della legge 28.12-2014 N.190, per la regolarizzazione fiscale per emersione dei soggetti che offrono scommesse con vincite di denaro per conto proprio o di terzi , senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia.
La norma ha riaperto la procedura di regolarizzazione per gli operatori non collegati al totalizzatore nazionale; la possibilità di aderirvi rileva nel distinguere il regime dei regolarizzati da quello di chi non ha aderito.
Legge 28 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 64
il legislatore nazionale ha proceduto a questa valutazione, dichiarando, nella L. n. 220 del 2010, art. 1, comma 64, i propri obiettivi, tra i quali si colloca "...l'azione per la tutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel medesimo settore".
Le finalità di tutela dei consumatori, dei minori, dell’ordine pubblico e di contrasto a criminalità ed evasione costituiscono, secondo la decisione, ragioni di interesse generale che sostengono il sistema nazionale di regolazione e controllo del gioco.
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, art. 56
nel settore dei giochi d'azzardo con poste in danaro, gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione dell'incitamento a una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative dell'ordine sociale in generale costituiscono motivi imperativi d'interesse generale atti a giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi
La libertà di prestazione dei servizi può essere limitata nel settore del gioco per perseguire finalità imperative di tutela dei consumatori e dell’ordine sociale, purché le restrizioni rispettino il requisito di proporzionalità. La Corte ha escluso, nel caso concreto, una discriminazione rilevante fra operatori nazionali ed esteri.
Direttiva 2006/112/CE, art. 401
La disposizione è stata invocata dall’appellante, ma la sentenza non ne espone né applica una specifica interpretazione; le contestazioni di incompatibilità con il diritto UE sono state comunque respinte.
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 24, comma 10, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
Per i periodi di imposta decorrenti dal 1º gennaio 2016 non si applica conseguentemente la disposizione di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
La decisione richiama la disposizione nel ricostruire la disciplina previgente e la sua cessata applicazione dal 2016 nei termini indicati dalla legge n. 190/2014, distinguendola dal regime forfettario applicato al caso.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 5, comma 1, e 6, comma 2
Le disposizioni sono state invocate per chiedere l’esimente sanzionatoria connessa all’incertezza obiettiva, ma il giudice ha escluso tale esimente e ha confermato la sanzione applicata al minimo edittale.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8
La norma è stata invocata in relazione alla non applicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza; la Corte ha respinto la richiesta, rilevando la chiarezza della disciplina applicata e l’assenza dei presupposti dell’esimente.
Legge 7 gennaio 1929, n. 4, art. 16
La sentenza richiama la sanzione tributaria edittale dal 120% al 140% dell’imposta evasa e conferma quella concretamente applicata nella misura minima del 120%.
Massime di principio
- Nel contenzioso sull’imposta unica delle scommesse, la mancata concessione non esclude di per sé la soggettività passiva: anche il titolare del centro di raccolta può essere tassato se svolge attività gestoria per conto di un bookmaker estero.
- Il metodo di calcolo va individuato in base alla posizione dell’operatore e alla sua effettiva regolarizzazione e connessione al totalizzatore nazionale. La disciplina basata su giocate meno vincite non si estende automaticamente agli operatori rimasti fuori dal sistema.
- Per gli operatori non regolarizzati e non collegati al totalizzatore, la base imponibile può essere determinata in via forfettaria secondo il parametro legale del triplo della media provinciale; l’assenza di dati verificabili nel sistema giustifica il ricorso a tale criterio.
- La differenza di trattamento tra operatori regolarizzati e non regolarizzati non è, da sola, discriminatoria quando dipende da differenti condizioni giuridiche e da esigenze di controllo, tutela dei minori, ordine pubblico e contrasto all’evasione.
- Nel settore del gioco, restrizioni alla libera prestazione dei servizi possono essere giustificate da obiettivi imperativi di interesse generale, purché proporzionate; la mera sede estera dell’operatore non determina automaticamente una violazione del diritto UE.
- L’esimente sanzionatoria dell’incertezza obiettiva non consegue alla sola esistenza di un contenzioso o al mancato richiamo a un precedente perfettamente sovrapponibile: occorre che l’incertezza normativa sia concreta e obiettiva; nel caso deciso è stata esclusa.
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