Sentenza del 24/04/2025 n. 10872 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia aveva accertato, ai fini IRAP, maggiori ricavi per 643.218 euro, ritenendo abusiva la vendita, il 30 novembre 2006, dell’area immobiliare “Besta” da L. Srl a Iniziative Immobiliari 3 Srl, entrambe appartenenti al gruppo Pirelli, per 24.948.000 euro. Tre settimane dopo l’area era stata ceduta al Fondo Progetti di Residenza per 40.000.000 euro. Secondo l’Ufficio, l’interposizione della società del gruppo aveva consentito di farle realizzare una plusvalenza da compensare con perdite IRES pregresse in scadenza, evitando che il maggior reddito fosse imputato a L. Srl e al consolidato fiscale. La società contestava, con il primo motivo, la nullità dell’avviso per violazione dell’art. 37-bis, commi 4 e 5, del D.P.R. 600/1973: l’atto non avrebbe motivato specificamente il rigetto dei chiarimenti forniti, in particolare sull’assenza di un vantaggio fiscale IRAP. Con il secondo motivo sosteneva che un vantaggio riferibile all’IRES e l’asserita elusione di norme IRES non potevano giustificare un recupero IRAP. La CTP di Milano aveva respinto il ricorso e la CTR della Lombardia aveva confermato la decisione.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo. Ha rilevato che la CTR aveva reputato sufficiente una motivazione non dettagliata, mentre l’art. 37-bis richiedeva una motivazione specifica sulle giustificazioni del contribuente; inoltre, l’avviso non valutava il chiarimento secondo cui mancava un vantaggio fiscale IRAP, né spiegava perché tale argomento fosse infondato. La Corte ha quindi cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo di L. Srl. Spese dei gradi di merito compensate; l’Agenzia è stata condannata per il giudizio di legittimità a pagare 10.000 euro per compensi, 200 euro per esborsi, oltre spese forfetarie del 15% e accessori.
Norme richiamate
Art. 37-bis, comma 4, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L'avviso di accertamento è emanato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta nella quale devono essere indicati i motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2.
Prima di emettere l’accertamento antielusivo, l’Amministrazione deve chiedere al contribuente chiarimenti, indicando i motivi per cui ritiene applicabili le disposizioni antielusive. La richiesta è una fase necessaria del procedimento, la cui omissione comporta la nullità dell’avviso.
Art. 37-bis, comma 5, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
l'avviso di accertamento deve essere specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alle giustificazioni fornite dal contribuente.
L’avviso deve confrontarsi in modo specifico con le giustificazioni presentate dal contribuente: non è sufficiente una motivazione generica o non dettagliata. Nel caso concreto doveva essere valutata e confutata la deduzione che l’operazione non aveva prodotto alcun vantaggio fiscale ai fini IRAP.
Art. 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile
La disposizione è indicata quale base processuale dei motivi di ricorso per cassazione formulati dalla società, per violazione o falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Quando una norma antielusiva impone un contraddittorio preventivo e una motivazione specifica sulle spiegazioni del contribuente, l’avviso può essere nullo se omette di valutare un chiarimento rilevante o si limita a una risposta generica.
- La motivazione deve affrontare le contestazioni riferite alla singola imposta oggetto dell’accertamento: l’illustrazione di un vantaggio fiscale relativo a un altro tributo non dimostra, da sola, l’esistenza del vantaggio contestato.
- Se il vizio accolto riguarda la validità formale dell’avviso e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la decisione impugnata e accogliere direttamente il ricorso introduttivo del contribuente, senza rinvio.
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