Cassazione Civile, Ordinanza n. 05529/2026 del 11/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un gruppo di medici iscritti a scuole di specializzazione universitarie, per anni anteriori all'anno accademico 1991/1992, aveva agito contro varie amministrazioni statali chiedendo il risarcimento del danno derivante dalla tardiva e incompleta attuazione delle direttive comunitarie in tema di adeguata remunerazione degli specializzandi. Il Tribunale aveva respinto la domanda ritenendo prescritto il diritto, e la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione i ricorrenti deducevano violazione di norme interne e sovranazionali, sostenendo che la legge n. 370/1999 non potesse rilevare né per quantificare il danno né per far decorrere la prescrizione; secondo i ricorrenti, il termine avrebbe potuto iniziare solo quando si fossero definitivamente chiarite le questioni di giurisdizione, natura dell'azione, prescrizione e legittimazione passiva, e chiedevano anche il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto consolidato l'orientamento secondo cui il diritto al risarcimento per la tardiva attuazione delle direttive sui medici specializzandi si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della legge n. 370/1999, che ha reso definitiva l'inadempienza residua dello Stato verso i soggetti esclusi. Ha escluso che le incertezze su giurisdizione, natura dell'azione o legittimazione passiva possano differire la decorrenza della prescrizione, e ha ritenuto manifestamente infondata la richiesta di rinvio pregiudiziale. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese, oltre alle ulteriori somme ex art. 96 c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione
norma invocata per denunciare in cassazione la violazione di legge sostanziale e sovranazionale
il motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione era coperta da orientamento consolidato
in presenza di litisconsorti facoltativi, l'impugnazione non notificata ad alcuni non impone l'ordine di integrazione del contraddittorio se l'impugnazione è ormai preclusa per costoro
art. 11 L. 19 ottobre 1999, n. 370
ha riconosciuto una borsa di studio solo ad alcuni beneficiari di sentenze irrevocabili e ha reso definitiva l'inadempienza residua dello Stato, facendo decorrere da tale data la prescrizione del risarcimento
D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257
ha dato attuazione solo tardiva e incompleta alle direttive sui medici specializzandi
disciplina applicabile ai medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 2006/2007, non a quelli dei periodi anteriori
consente la condanna a una somma ulteriore per responsabilità aggravata, disposta nel caso di ricorso proposto contro indirizzo giurisprudenziale consolidato
ha fondato la condanna al pagamento di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
comporta il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso
art. 5 TCEE
richiamato dai ricorrenti tra le norme e i principi asseritamente violati
art. 189 TCEE
richiamato dai ricorrenti tra le norme e i principi asseritamente violati
art. 10 Cost.
richiamato dai ricorrenti tra le norme e i principi asseritamente violati
art. 19, comma 1, seconda parte, TUE
richiamato dai ricorrenti tra le norme e i principi asseritamente violati
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato dai ricorrenti a sostegno dell'effettività della tutela giurisdizionale
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
richiamato dai ricorrenti tra le norme e i principi asseritamente violati
artt. 1, 10, 11 e 12 preleggi c.c.
richiamati dai ricorrenti tra le norme e i principi asseritamente violati
richiamati dai ricorrenti per contestare la decorrenza e la rilevabilità della prescrizione
art. 6 D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257
richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate
Massime di principio
- Per il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta attuazione delle direttive sui medici specializzandi, il termine di prescrizione decennale decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della legge n. 370/1999, che ha reso definitivo l'inadempimento residuo dello Stato verso i soggetti esclusi.
- Le incertezze iniziali su giurisdizione, natura dell'azione o individuazione del legittimato passivo non impediscono la decorrenza della prescrizione, perché la tutela poteva essere attivata anche stragiudizialmente e gli eventuali errori sul giudice competente sono rimediabili con gli strumenti processuali appropriati.
- La giurisprudenza consolidata della Corte sulla decorrenza della prescrizione in questa materia rende inammissibile il motivo che si limiti a riproporre censure già disattese senza offrire argomenti idonei a un revirement.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è manifestamente infondato quando la questione non presenti reali incertezze interpretative, essendo già chiarito che l'ordinamento interno consentiva sin dal 27 ottobre 1999 l'azione risarcitoria contro lo Stato.
- Nelle controversie sui medici specializzandi, la disciplina economica successiva introdotta dal d.lgs. n. 368/1999 non si applica retroattivamente ai corsi anteriori, per i quali resta ferma la disciplina previgente, senza che ciò integri di per sé violazione del diritto dell'Unione o disparità di trattamento.
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