Cassazione Penale, Ordinanza n. 35430/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 23 gennaio 2026 della Corte d'appello di Napoli, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990. Con il primo e il terzo motivo ha contestato la sussistenza della responsabilità, chiedendo in sostanza una diversa valutazione delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti. Con il secondo motivo ha dedotto l'ipotesi di reato impossibile, reiterando doglianze già formulate in appello e relative alla soglia drogante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo e il terzo motivo sollecitassero una non consentita rilettura del materiale probatorio e non si confrontassero realmente con gli elementi e le valutazioni di merito, esposti dalla Corte d'appello mediante una motivazione globale, puntuale e logica, non censurabile in sede di legittimità. Ha giudicato il secondo motivo meramente reiterativo di censure già esaminate e respinte con motivazione congrua: la soglia drogante risultava superata considerando l'insieme delle diverse dosi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, co. 1, d.P.R. 309/1990);
La disposizione individua il reato per il quale l'imputato era stato condannato; la decisione di legittimità non sviluppa ulteriori profili interpretativi della fattispecie sostanziale.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova lettura degli elementi probatori o sostituire alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito una ricostruzione alternativa, quando la motivazione della decisione impugnata è globale, puntuale e logicamente coerente e le censure non si confrontano effettivamente con gli elementi probatori valutati.
- La doglianza relativa all'asserita impossibilità del reato è inammissibile se si limita a reiterare censure già proposte in appello e adeguatamente confutate dal giudice di merito; nel caso esaminato, la soglia drogante era stata ritenuta superata considerando complessivamente le diverse dosi.
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