Cassazione Civile, Ordinanza n. 26180/2022 del 06/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo proposta da un istituto di credito per ottenere il riconoscimento della prelazione ipotecaria su un credito ammesso dal giudice delegato solo al chirografo. Il curatore aveva eccepito la revocabilità dell’ipoteca, perché concessa a garanzia di un mutuo erogato in esecuzione di un piano di risanamento attestato del gruppo cui la fallita apparteneva, ritenuto non idoneo al risanamento e quindi non rientrante nell’esenzione prevista dall’art. 67, comma 3, lett. d), l. fall. Il tribunale aveva respinto l’opposizione rilevando che il piano prodotto dalla banca era incompleto, poiché mancava un’integrazione richiamata nella relazione dell’attestatore, e aveva quindi escluso che fosse provata l’esistenza stessa del piano. La banca ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione dell’art. 67, comma 3, l. fall. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere il tribunale negato l’esistenza del piano sulla sola base della mancata produzione di una sua integrazione, pur attestata dal professionista; omesso esame di un fatto decisivo, perché la documentazione agli atti confermava l’esistenza del piano; motivazione apparente e contraddittoria del decreto impugnato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i motivi di ricorso. Ha ravvisato una contraddittorietà insanabile nella motivazione del tribunale, che da un lato aveva riconosciuto l’esistenza di un piano di risanamento, poi modificato e attestato nella versione integrata, e dall’altro ne aveva escluso la prova solo perché la banca aveva depositato la versione originaria priva delle modifiche. La Corte ha inoltre osservato che l’esistenza del piano era già emersa in sede di verifica dello stato passivo e che su tale punto operava giudicato interno, essendo ormai controversa solo l’applicabilità dell’esenzione di cui all’art. 67, comma 3, lett. d), l. fall. In sede di opposizione il tribunale avrebbe dovuto verificare ex ante l’idoneità del piano al risanamento, senza arrestarsi alla mancata allegazione di un documento già oggetto di attestazione; se lo riteneva necessario, avrebbe dovuto chiedere chiarimenti, sollecitare integrazioni documentali o disporne l’acquisizione d’ufficio. Il decreto è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
opposizione allo stato passivo
è il rimedio utilizzato dal creditore per contestare l’ammissione del credito al chirografo e chiedere il riconoscimento della prelazione
art. 67, comma 3, lett. d), l. fall.
esenzione di cui all'art. 67, 3° comma lett. d) I. fall.
l’esenzione può operare per gli atti posti in essere in esecuzione di un piano attestato; il giudice deve verificare l’attitudine del piano al risanamento senza arrestarsi a un difetto meramente documentale quando il piano risulti già attestato e considerato nel procedimento
richiamato come norma sulle regole di valutazione e disponibilità della prova, nel contestare la decisione che ha ritenuto non provata l’esistenza del piano
richiamato come norma sulla valutazione delle prove, nel sostenere che il tribunale ha valutato in modo non conforme le evidenze documentali
Massime di principio
- Se la contestazione riguarda l’applicabilità dell’esenzione fallimentare per atti compiuti in esecuzione di un piano attestato, il giudice deve concentrare la verifica sull’effettiva funzione e idoneità del piano al risanamento secondo un giudizio ex ante, non su un controllo meramente formalistico del fascicolo.
- Quando l’esistenza del piano e la sua riferibilità all’operazione risultino già accertate in sede di verifica del passivo, tale accertamento può essere coperto da giudicato interno; nel giudizio di opposizione resta in discussione solo il diverso profilo dell’operatività dell’esenzione.
- Se un documento richiamato da una relazione di attestazione non è stato prodotto integralmente, il giudice non può automaticamente trarne la conclusione che il piano non esista: deve prima valutare se siano necessari chiarimenti, integrazioni documentali o acquisizione d’ufficio del documento.
- La mancata produzione di una specifica integrazione documentale non giustifica, da sola, il rigetto della domanda quando il contenuto essenziale del piano risulti attestato da un professionista abilitato e già valutato nel procedimento.
- Una motivazione è viziata quando, nello stesso provvedimento, afferma l’esistenza di un piano e insieme ne esclude la prova per la sola assenza della versione aggiornata, senza spiegare coerentemente perché il documento disponibile sia insufficiente a fondare la decisione.
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