Ordinanza n. 3287/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio - Roma, Sez. III, che aveva respinto la domanda di ammissione con riserva e in sovrannumero al corso di laurea in Medicina e chirurgia
Esito
Favorevole al ricorrente (studentessa candidata)
Prevale il privato
La controversia
La candidata ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR deducendo una molteplicità di censure relative alla procedura di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia per l’anno accademico 2025-2026, denominata semestre filtro. Un primo gruppo di doglianze riguardava vizi idonei, secondo la prospettazione della ricorrente, a inficiare l’intera procedura e a imporne la riedizione. Un secondo gruppo contestava il mancato collocamento in posizione utile nella graduatoria, con specifico riferimento al mancato scorrimento dei posti rimasti vacanti per la rinuncia di altri studenti. La ricorrente aveva conseguito almeno una sufficienza in una delle tre materie previste, ma non un punteggio tale da garantirle l’assegnazione di una delle sedi universitarie indicate. In sede cautelare chiedeva l’ammissione con riserva e in sovrannumero al corso.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente la domanda cautelare e riformato l’ordinanza del TAR. Ha ritenuto che il primo gruppo di censure, volto a ottenere la riedizione dell’intera procedura, fosse prima facie incompatibile con la misura cautelare richiesta, consistente nell’ammissione individuale con riserva e in sovrannumero: tale misura non sarebbe funzionale a conservare il diverso bene della vita rappresentato dalla riedizione generale della procedura. Le doglianze sono state quindi ritenute infondate, in questa fase, per carenza di periculum in mora, senza pregiudicare la facoltà del TAR di esaminarne il merito. Quanto al secondo gruppo, il Collegio ha ravvisato fumus boni iuris nella censura relativa al mancato scorrimento della graduatoria. La disciplina del semestre filtro, secondo l’orientamento richiamato, non consente di riassegnare secondo l’ordine della graduatoria i posti lasciati vacanti dagli studenti rinunciatari e impone una scelta immediata e irreversibile, con esclusione dagli scorrimenti per chi non si immatricoli nel breve termine. Tale meccanismo appare prima facie non rispettoso del principio meritocratico e illogico nella parte in cui riserva i posti residui ad altre categorie di aspiranti anziché assicurare la priorità allo scorrimento della graduatoria. Sussiste anche il periculum in mora, poiché la mancata utilizzazione dei posti vacanti pregiudica la possibilità della candidata, che ha conseguito almeno una sufficienza, di ottenere l’assegnazione di un posto e di intraprendere gli studi nella disciplina prescelta. L’Amministrazione è stata quindi ordinata a rideterminarsi sulla posizione della ricorrente, effettuando anzitutto gli scorrimenti dei posti vacanti; verificando poi se il punteggio conseguito consenta l’assegnazione di un posto in una delle sedi opzionate; e assegnando infine il posto, in caso di esito positivo, secondo l’ordine delle preferenze espresse. È stata disposta la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.
Consente, nell’ambito della tutela cautelare, la fissazione sollecita dell’udienza di merito; il Consiglio di Stato ne ha ordinato l’applicazione.
Massime di principio
- In sede cautelare, una domanda di ammissione individuale con riserva non è funzionale a conservare il diverso bene della vita consistente nella riedizione dell’intera procedura selettiva; le censure dirette a ottenere tale riedizione possono quindi risultare prive di periculum in mora rispetto alla misura concretamente richiesta.
- Un sistema di accesso universitario che imponga una scelta immediata e irreversibile e non consenta lo scorrimento della graduatoria in favore dei candidati collocati secondo il merito, a fronte di posti rimasti vacanti per rinuncia, presenta prima facie profili di illogicità e di possibile violazione del principio meritocratico.
- Quando risultino posti vacanti e la disciplina della procedura non preveda uno scorrimento coerente con l’ordine della graduatoria, la tutela cautelare può imporre all’Amministrazione di rideterminarsi mediante: esaurimento preliminare degli scorrimenti, verifica della posizione e del punteggio del candidato rispetto alle sedi opzionate e assegnazione del posto soltanto ove tale verifica abbia esito positivo.
- Il periculum in mora può ravvisarsi nel rischio che la mancata riassegnazione dei posti vacanti renda definitivamente impossibile al candidato, pur dotato dei requisiti e di un punteggio potenzialmente utile, l’accesso agli studi universitari prescelti.
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