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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36696/2026 del 19/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condannato)

La controversia

Il ricorrente era stato condannato, con sentenza del GUP del Tribunale di Trapani del 12 luglio 2021, confermata dalla Corte d’appello di Palermo il 27 giugno 2023 e irrevocabile dal 28 maggio 2024, per il reato di corruzione contestato in concorso. La Corte d’appello di Caltanissetta, con ordinanza del 5 maggio 2026, aveva dichiarato inammissibile l’istanza di revisione, ritenendo non nuove le dichiarazioni rese dall’architetto che aveva redatto il certificato di idoneità sismica e la sentenza assolutoria pronunciata in un diverso procedimento, già acquisite nel giudizio di merito o comunque deducibili in quella sede. Con il primo motivo il ricorrente ha sostenuto che le dichiarazioni dell’architetto e una certificazione del Genio Civile del 25 novembre 2024 smentivano circostanze poste a fondamento della condanna, e che tali elementi erano prove nuove ai sensi dell’art. 630, lett. c), c.p.p. Con il secondo motivo ha lamentato l’omessa motivazione sulla perizia dell’architetto Costa, che avrebbe descritto lo stato dei luoghi in modo conforme al certificato di idoneità sismica. Con il terzo motivo ha denunciato l’omessa valutazione della relazione geologica, della domanda di concessione in sanatoria e del certificato di idoneità sismica, deducendone la rilevanza ai fini della ricostruzione dei fatti. Con il quarto motivo ha censurato la mancata valutazione unitaria delle prove nuove. Il Procuratore generale e la difesa hanno entrambi concluso per l’annullamento con rinvio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza, rinviando per un nuovo giudizio a un’altra Sezione della Corte d’appello di Caltanissetta. Ha rilevato che l’istanza di revisione indicava, oltre agli elementi esaminati dalla Corte territoriale, la perizia dell’architetto Costa, la domanda di permesso di costruire in sanatoria, la relazione geologica e la nota del Genio Civile del 25 novembre 2024; dalla motivazione impugnata non risultava che tali elementi fossero stati valutati, né singolarmente né insieme alle altre prove. La motivazione era quindi carente rispetto all’obbligo di procedere a una disamina complessiva e dinamica delle prove nuove e di quelle già acquisite, valutandone l’attitudine a condurre al proscioglimento. Il rinvio è disposto alla medesima Corte d’appello, in altra Sezione, perché il provvedimento impugnato, emesso all’esito del procedimento partecipato di revisione, ha natura sostanziale di sentenza e non ricorre la regola di rinvio prevista per la declaratoria d’inammissibilità adottata de plano.

Norme richiamate

  • art. 630, lett. c), c.p.p.

    In tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell'art. 630 lett. c) cod. proc. pen. ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario.

    Sono prove nuove, ai fini della revisione, anche prove già acquisite ma non valutate, neppure implicitamente, nel giudizio concluso con condanna, salvo che fossero state dichiarate inammissibili o superflue. La Corte di rinvio deve verificare la rilevanza degli elementi dedotti secondo tale criterio.

  • art. 631 c.p.p.

    In tema di revisione, la comparazione fra le prove nuove e quelle sulle quali si fonda la condanna irrevocabile non richiede solo il confronto di ogni singola prova nuova, isolatamente considerata, con quelle già esaminate, occorrendo, altresì, una valutazione unitaria e globale della loro attitudine dimostrativa, da sole o congiunte a quelle del precedente giudizio, rispetto al risultato finale del proscioglimento; ne consegue che il rapporto tra prove pregresse e prove introdotte in sede di revisione deve essere espresso in termini di "riconsiderazione", valorizzando la funzione dinamica del complessivo giudizio probatorio conseguente all'introduzione del "novum".

    La valutazione richiesta in sede di revisione deve considerare congiuntamente le prove nuove e quelle già poste a fondamento della condanna e stimarne l’attitudine complessiva a determinare il proscioglimento; non è sufficiente esaminare isolatamente ciascun elemento.

  • art. 634 c.p.p.

    Orbene, attesa la natura sostanziale di sentenza da attribuirsi al provvedimento impugnato, reputa la Corte che, a seguito dell’annullamento dello stesso, il rinvio per nuovo giudizio vada disposto non alla Corte di appello individuata ai sensi dell’art. 11 cod. proc. pen. (art. 634, comma 2, cod. proc. pen.), bensì ad altra Sezione della medesima Corte di appello.

    La regola di rinvio dell’art. 634, comma 2, c.p.p. relativa alla declaratoria d’inammissibilità adottata de plano non si applica al provvedimento che, pur dichiarando inammissibile la revisione, sia stato emesso all’esito del procedimento partecipato e abbia natura sostanziale di sentenza; in tal caso il rinvio può essere disposto a un’altra Sezione della stessa Corte d’appello.

  • art. 636 c.p.p.

    Al riguardo, si osserva che l’ordinanza impugnata è stata emessa non de plano ai sensi dell’art. 634 cod. proc pen., bensì all’esito del procedimento partecipato di revisione ai sensi degli artt. 636 e 637 codice di rito, quando le norme codicistiche richiedono che il provvedimento conclusivo assuma la forma della sentenza.

    Quando la decisione sulla richiesta di revisione interviene all’esito del procedimento partecipato regolato dagli artt. 636 e 637 c.p.p., il provvedimento conclusivo deve assumere la forma della sentenza.

  • art. 637 c.p.p.

    Al riguardo, si osserva che l’ordinanza impugnata è stata emessa non de plano ai sensi dell’art. 634 cod. proc pen., bensì all’esito del procedimento partecipato di revisione ai sensi degli artt. 636 e 637 codice di rito, quando le norme codicistiche richiedono che il provvedimento conclusivo assuma la forma della sentenza.

    Nel procedimento partecipato di revisione, il provvedimento conclusivo deve avere forma di sentenza; tale natura sostanziale rileva anche per individuare il giudice cui disporre il rinvio dopo l’annullamento.

  • art. 11 c.p.p.

    Orbene, attesa la natura sostanziale di sentenza da attribuirsi al provvedimento impugnato, reputa la Corte che, a seguito dell’annullamento dello stesso, il rinvio per nuovo giudizio vada disposto non alla Corte di appello individuata ai sensi dell’art. 11 cod. proc. pen. (art. 634, comma 2, cod. proc. pen.), bensì ad altra Sezione della medesima Corte di appello.

    La Corte esclude che, in caso di annullamento di un provvedimento di natura sostanziale di sentenza pronunciato nel procedimento partecipato di revisione, il rinvio debba essere disposto alla Corte d’appello individuata secondo l’art. 11 c.p.p.; va invece investita un’altra Sezione della stessa Corte.

Massime di principio

  • Ai fini della revisione, sono prove nuove non soltanto quelle sopravvenute o scoperte dopo la condanna irrevocabile, ma anche quelle già acquisite nel precedente giudizio e non valutate, neppure implicitamente, purché non siano state dichiarate inammissibili o superflue.
  • Nel giudizio di revisione la valutazione delle prove nuove non può limitarsi a un confronto atomistico con ciascuna prova già esaminata: occorre una valutazione unitaria e globale del materiale probatorio, considerando anche l’interazione tra novum e prove pregresse e la complessiva attitudine a condurre al proscioglimento.
  • È viziata da motivazione carente la decisione sull’istanza di revisione dalla quale non risulti l’esame, individuale e complessivo, degli elementi di prova specificamente dedotti a sostegno della richiesta.
  • La declaratoria d’inammissibilità pronunciata all’esito del procedimento partecipato di revisione ha natura sostanziale di sentenza; annullata tale decisione, il rinvio può essere disposto a un’altra Sezione della medesima Corte d’appello, anziché alla Corte individuata secondo l’art. 11 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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