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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00356/2026 del 07/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Torino lamentando, come unico motivo, la manifesta illogicità della motivazione in punto di quantificazione dell'aumento di pena per la continuazione esterna tra reati. In sostanza contestava la misura dell'aumento sanzionatorio applicato dal giudice di merito, ritenendolo non adeguatamente giustificato. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura, così formulata, non è consentita in sede di legittimità e che comunque è manifestamente infondata, perché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p. e con motivazione idonea a rendere verificabile il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene e dei limiti dell'art. 81 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte territoriale sulla misura dell'aumento di pena per continuazione esterna, osservando che il giudice di merito aveva valorizzato la gravità del reato, il contesto di illeciti seriali dello stesso tipo, l'entità del profitto e la professionalità nella condotta. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    richiamato come parametro della discrezionalità del giudice nella graduazione della pena

  • art. 133 c.p.

    richiamato come criterio per la determinazione della pena

  • art. 81 c.p.

    richiamato per verificare il rispetto dei limiti della continuazione e per escludere un surrettizio cumulo materiale di pene

Massime di principio

  • In tema di continuazione tra reati, la determinazione dell'aumento di pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale consentito, non potendo tradursi in una mera richiesta di rivalutazione della misura della pena.
  • L'onere motivazionale sulla quantificazione dei singoli aumenti di pena deve essere proporzionato all'entità degli aumenti stessi e comunque sufficiente a rendere verificabile il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene e dei limiti posti dall'art. 81 c.p.
  • Viola il divieto di reformatio in peius il giudice dell'impugnazione che, riconosciuta la continuazione esterna e individuato il reato più grave in quello già giudicato con sentenza non irrevocabile, determini una pena base superiore a quella già fissata in precedenza.
  • La motivazione sulla pena è adeguata quando richiama elementi oggettivi e concreti della gravità del fatto, della serialità delle condotte, dell'entità del profitto e della professionalità dimostrata dall'agente.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazione
RamiParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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