Ordinanza n. 20/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - della deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 4 settembre 2025, pubblicata in data 15 ottobre 2025, avente ad oggetto la sdemanializzazione e la vendita della porzione di area sita in Frazione Piano Grande, distinta catastalmente al foglio 43, porzione di particella 1414 e porzione della strada comunale denominata “Del Trio”; - della deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 23 ottobre 2025, pubblicata in data 28 novembre 2025, avente ad oggetto la sdemanializzazione e la vendita della porzione di area sita in Frazione Piano Grande, distinta catastalmente al foglio 43, porzione di particella 1415 e porzione della strada comunale denominata “Del Trio”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazioni consiliari di sdemanializzazione e vendita di porzioni di area e della strada comunale denominata "Del Trio"
Esito
La controversia
Dieci privati hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, due deliberazioni del Consiglio comunale di Torricella Sicura aventi ad oggetto la sdemanializzazione e la vendita di porzioni di aree site in Frazione Piano Grande, individuate catastalmente, nonché di una porzione della strada comunale denominata "Del Trio". Sono stati altresì impugnati gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche se non conosciuti. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti dai ricorrenti.
La decisione
Il TAR non ha deciso la domanda cautelare nel merito né ha valutato la fondatezza dei motivi di ricorso. Ha ritenuto che le esigenze di tutela dei ricorrenti possano essere adeguatamente soddisfatte mediante la trattazione del merito in pubblica udienza, fissata per il 4 novembre 2026, disponendo quindi il rinvio della causa a tale udienza ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. La mancata decisione cautelare impedisce di individuare un'effettiva soccombenza nella fase cautelare; per tale ragione le spese della fase sono state compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
Consente al giudice, quando ravvisa l'opportunità di definire il giudizio nel merito, di fissare l'udienza pubblica per la trattazione della causa senza decidere autonomamente la domanda cautelare.
Massime di principio
- Quando le esigenze di tutela cautelare possono essere adeguatamente soddisfatte mediante una tempestiva trattazione del merito, il giudice amministrativo può fissare direttamente l'udienza pubblica e rinviare la decisione sulla domanda cautelare, senza pronunciarsi sulla fondatezza dei motivi di ricorso.
- La mancata decisione della domanda cautelare, sostituita dalla fissazione dell'udienza di merito, non determina di per sé una soccombenza cautelare; le spese della relativa fase possono pertanto essere compensate tra le parti costituite.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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