Ordinanza n. 2778/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 9343/2026, resa tra le parti, per l’annullamento del provvedimento ministeriale del 11.5.2023 di revoca dei contributi acquisiti per le annualità 2014, 2016, 2017, 2018 e 2019 per l’emittente “la Nuova TV”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. IV, n. 9343/2026, che aveva accolto il ricorso contro il provvedimento ministeriale dell’11 maggio 2023 di revoca dei contributi relativi alle annualità 2014, 2016, 2017, 2018 e 2019 concessi all’emittente "la Nuova TV"
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il provvedimento ministeriale di revoca dei contributi pubblici acquisiti per alcune annualità dall’emittente "la Nuova TV". In via incidentale, il Ministero ha chiesto la sospensione dell’efficacia della sentenza appellata ai sensi dell’art. 98 c.p.a. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi specifici dell’appello, limitandosi a evidenziare la necessità di un approfondito scrutinio nel giudizio di merito e il rischio di definitivo depauperamento delle risorse pubbliche nelle more della decisione.
La decisione
Il Consiglio di Stato, nella fase cautelare, ha ritenuto che la controversia richieda un più approfondito esame nel giudizio di merito e ha ravvisato la prevalenza dell’interesse pubblico-erariale alla conservazione delle risorse pubbliche, nonché all’evitare il rischio di un loro definitivo depauperamento nelle more della definizione dell’appello. Ha quindi accolto l’istanza cautelare e sospeso l’esecutività della sentenza del TAR Lazio. La trattazione del merito è stata fissata all’udienza pubblica del 4 febbraio 2027. Le spese dell’incidente cautelare sono state riservate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante
La norma costituisce la base processuale dell’istanza cautelare proposta in appello per ottenere la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, quando la controversia richiede un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria propria della fase cautelare, il giudice può rinviare la definizione delle questioni al merito e pronunciarsi provvisoriamente sulla sospensione dell’esecutività della sentenza appellata.
- Nel bilanciamento cautelare, l’interesse pubblico-erariale alla conservazione delle risorse pubbliche e alla prevenzione del loro definitivo depauperamento può prevalere nelle more della definizione del giudizio di merito, giustificando la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado favorevole al privato.
- La regolazione delle spese dell’incidente cautelare può essere riservata alla decisione definitiva quando la natura e la complessità delle questioni controverse richiedono un esame pieno nel giudizio di merito.
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