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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07981/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della decisione di consegna al mandato di arresto europeo emesso dall'Austria per reati di truffa aggravata, falsificazione di moneta, associazione per delinquere e riciclaggio. Due motivi principali: (i) violazione degli artt. 7 e 17 legge 22/04/2005 n.69 per presunta assenza della doppia punibilità in relazione al reato di falsificazione di moneta, con particolare riferimento all'asserita esistenza di un "falso grossolano" inidoneo a ledere la fede pubblica; (ii) violazione dell'art. 18-bis, comma 1, lett. a) e b) della stessa legge e manifesta illogicità della motivazione perché la Corte di appello non avrebbe rifiutato la consegna nonostante una parte del fatto si sia svolta in Italia (consegna del denaro a Milano) e nonostante risulti successivamente iscrizione di procedimento a Milano (n. 2799/2026 RGNR), sicché si chiedeva che fosse riconosciuta la prevalenza della giurisdizione italiana.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi proposti erano non deducibili e manifestamente infondati. Sulla questione della doppia punibilità la Corte ha ribadito che è sufficiente che il fatto sia previsto come reato in entrambi gli ordinamenti e che eventuali differenze sulle circostanze aggravanti o valutazioni di merito (come l'asserito "falso grossolano") spettano all'autorità giudiziaria dello Stato richiedente (Austria). Quanto al motivo relativo all'art. 18-bis la Corte ha confermato il principio secondo cui il motivo facoltativo di rifiuto per fatti commessi in tutto o in parte nel territorio dello Stato sussiste solo se, al momento della ricezione della richiesta di consegna, risulti un procedimento penale "già pendente" in Italia; nel caso di specie il procedimento a Milano è stato iscritto in data successiva all'emissione del mandato, per cui non ostava alla consegna. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Legge 22 aprile 2005, n. 69 (Mandato di arresto europeo)

    art. 7, art. 17, art. 18-bis, art. 22

    Art. 7: la condizione della doppia punibilità è soddisfatta se il fatto è previsto come reato in entrambi gli ordinamenti, senza che differenze sulle circostanze aggravanti influiscano se non mutano la natura del fatto; Art. 18-bis: il motivo facoltativo di rifiuto per fatti commessi in tutto o in parte in Italia sussiste soltanto se al momento di ricezione della richiesta risulta un procedimento già pendente in Italia; Art. 22: limita i casi di impugnazione in Cassazione.

  • Codice di procedura penale

    Art. 335: strumento di attestazione dell'iscrizione della notizia di reato (utilizzato dalla difesa per documentare l'iscrizione del procedimento a Milano); Art. 616: prevede l'onere di pagamento delle spese processuali e sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità senza colpa.

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione ai criteri per l'affidamento delle spese e alla responsabilità nella proposizione del ricorso; utilizzata per motivare l'esclusione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e l'applicazione dell'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • La verifica della doppia punibilità ai fini del mandato di arresto europeo richiede solo che il fatto costituisca reato in entrambi gli ordinamenti; differenze nelle previsioni aggravanti non impediscono l'estradizione a meno che non mutino la natura sostanziale del fatto.
  • Le valutazioni sulla qualificazione del fatto (es. se si tratti di un "falso grossolano" inidoneo a ledere la fede pubblica) sono questioni di merito spettanti all'autorità giudiziaria dello Stato richiedente e non sono solitamente sindacabili in sede di decisione sulla consegna.
  • Il motivo facoltativo di rifiuto per fatti commessi in tutto o in parte nel territorio dello Stato (art.18-bis) opera solo se, al momento della ricezione della richiesta di consegna, esiste già un procedimento penale pendente in Italia per gli stessi fatti; l'iscrizione di un procedimento successiva all'emissione o alla ricezione del MAE non impedisce la consegna.
  • Il ricorrente non ha una posizione soggettiva idonea a contestare in Cassazione la scelta discrezionale dell'autorità nazionale di non esercitare il motivo facoltativo di rifiuto: tale scelta è rimessa all'autorità giudiziaria titolare della valutazione dell'interesse nazionale.
  • In Cassazione contro decisioni su mandato di arresto europeo le censure di fatto o di merito sono ampiamente precluse: i motivi devono rientrare nei casi di deducibilità consentiti e non possono chiedere alla Corte di sostituirsi nelle valutazioni di merito o discrezionali dell'autorità richiedente.

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