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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00717/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., ritenendo che contro la sentenza di applicazione della pena fossero deducibili solo i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato una sentenza del GIP del Tribunale di Roma con cui era stata applicata la pena ex art. 444 c.p.p. La Corte di cassazione rileva però che il ricorso non investe profili consentiti nel giudizio di legittimità contro il patteggiamento: non deduce questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, né il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, né l'erronea qualificazione giuridica del fatto, né l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il gravame risulta quindi proposto per motivi diversi da quelli ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    È la base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto dell'impugnazione.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Contro la sentenza di patteggiamento sono ammessi soltanto i motivi relativi all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • legge n. 103 del 2017

    Ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p. e il comma 5-bis dell'art. 610 c.p.p.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso quando proposto con motivi non consentiti.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. il ricorso per cassazione è soggetto a un regime di impugnazione tipizzato e non è ammissibile per motivi diversi da quelli espressamente previsti dalla legge.
  • I soli motivi deducibili contro il patteggiamento riguardano la volontà dell'imputato, la corrispondenza tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
  • Quando il ricorso contro il patteggiamento è fondato su censure estranee ai motivi consentiti, la Corte può dichiararlo inammissibile de plano senza esame nel merito.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti indicati dalla decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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